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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Art. 12
Forme di esercizio delle funzioni delegate o attribuite, relative alla realizzazione delle opere portuali
Le amministrazioni provinciali, i comitati compresnoriali, il comitato circondariale di Rimini, ed i comuni possono esercitare le funzioni amministrative, di cui al precedente art. 11, in una delle seguenti forme:
- singolarmente e distintamente;
- consorziandosi o associandosi fra di loro;
- attraverso sub - deleghe o incarichi convenzionati da conferirsi esclusivamente alle amministrazioni provinciali e comunali, ai comitati comprensoriali ed al comitato circondariale di Rimini, in base alla competenza territoriale.
Ai consorzi ed alle altre forme associative fra gli enti ed i soggetti suddetti, possono aderire anche i comuni sedi dei porti comunali, dei porti ed approdi turistici e dei porti ed approdi fluviali; in tale caso, i consorzi dovranno tenere contabilmente distinte le spese per le funzioni regionali delegate o sub - delegate da quelle di spettanza comunale.
Alla realizzazione delle opere, impianti ed attrezzature relativi ai porti regionali, gli enti delegati o sub - delegati ed i relativi consorzi nonchè gli organi competenti possono provvedere, oltre che in esito ad asta pubblica, in una delle seguenti forme:
- in esito a licitazione privata ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14 Sito esterno;
- in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 12 della legge 6 agosto 1974, n. 366 Sito esterno;
- mediante apposita convenzione, anche pluriennale, con idonee società cooperative o loro consorzi, o con idonee imprese private o loro consorzi, da stipularsi in esito a trattativa privata ai sensi dell'art. 9 della legge 6 agosto 1974 n. 366 Sito esterno, per il servizio di escavo dei porti, attesa l'esigenza di continuità del servizio e considerato il suo preminente interesse sociale.
Spetta, comunque, ai comitati comprensoriali ed al comitato circondariale di Rimini coordinare l'esercizio, da parte degli enti interessati, delle funzioni delegate ai sensi del presente articolo.

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