Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Art. 13
Erogazione dei finanziamenti per i porti regionali
All'erogazione dei finanziamenti regionali per le spese relative alla realizzazione delle opere di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 9, provvedono le amministrazioni provinciali di Ferrara e Forlì, i comitati comprensoriali ed il comitato circondariale di Rimini, secondo le rispettive competenze delegate o attribuite con la presente legge e con le seguenti modalità:
a) 50% sulla base dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato, oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 40% ad intervenuta esecuzione di almeno i due terzi dei lavori del progetto di cui alla precedente lettera a);
c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo.
Ai fini della effettuazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma del presente articolo, sono autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito a favore, rispettivamente, dei presidenti delle giunte delle province citate, dei comitati comprensoriali e del comitato circondariale di Rimini, sia in conto competenza che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato territorialmente alle singole province, ai comitati comprensoriali ed al circondario di Rimini nel riparto di cui al quinto comma del precedente art. 10.
I presidenti delle province, dei comitati comprensoriali e del circondario di Rimini dispongono la erogazione mediante assegni ed ordini di pagamento a firma loro e dei responsabili degli uffici di ragioneria in quanto esistenti.
Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma, si applicano le norme di cui al regolamento regionale 3 giugno 1975, numero 40, per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati.
All'erogazione dei finanziamenti regionali per le spese relative ai servizi di cui alla lettera e) del precedente art. 9, provvedono le amministrazioni comunali interessate, secondo la rispettiva competenza delegata, coi fondi trasferiti ai sensi del sesto comma del precedente art. 10; delle somme così erogate dovrà essere trasmesso alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto secondo le direttive della Regione stessa.

Espandi Indice