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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Art. 14
Erogazione dei finanziamenti regionali per i porti comunali, per i porti e gli approdi turistici e per i porti e gli approdi fluviali
All'erogazione dei finanziamenti regionali per i contributi relativi alla realizzazione delle opere di cui alle lettere b) e f) del precedente art. 9, provvede la Giunta regionale con le seguenti modalità:
a) 50% previa produzione, da parte dei soggetti attuatori, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 40% previa dimostrazione da parte dei soggetti attuatori di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a);
c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo.

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