LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976
Art. 16
Personale regionale
Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti od organi destinatari delle deleghe o attribuzioni.
Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge, presso l'ente od organo, mansioni inerenti alle funzioni delegate o attribuite corrispondenti a quelle della fascia funzionale regionale a cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell' ente od organo stessi.
Per i provvedimenti relativi al personale comandato si applicano le stesse norme previste dalla legge 20 luglio 1973 n. 25 , modificata con legge 20 luglio 1973 n. 26 , per il personale posto alle dipendenze dell'ufficio di Presidenza del Consiglio, intendendosi sostituito a tale ufficio l'organo esecutivo del soggetto delegatario o competente.