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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Art. 18
Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
L'esercizio delle funzioni delegate o attribuite dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:
- assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;
- garantire la economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere;
- ricercare in qualsiasi fase della programmazione, della progettazione e della esecuzione dei lavori la collaborazione e la partecipazione delle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e professionali interessate;
- osservare in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.
Tutti i provvedimenti adottati nell'esercizio della delega o delle funzioni attribuite saranno tempestivamente comunicati alla Giunta regionale.
La Regione e gli enti delegati od organi competenti sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

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