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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Art. 2
Piano regionale di coordinamento dei porti
Il piano regionale di coordinamento dei porti riguarda:
a) i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini;
b) i porti comunali di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione;
c) i porti ed approdi turistici marittimi, esistenti o costruendi;
d) i porti e gli approdi fluviali o su canali, esistenti o costruendi.
Il piano contiene l'elencazione e la localizzazione dei porti e degli approdi, esistenti o costruendi nell'arco temporale di validità del piano stesso, che verrà stabilito dalla relativa legge di approvazione.
Il piano indica la destinazione esclusiva o prevalente dell'uso dei singoli porti ed approdi, con particolare riferimento all'entità ed alle caratteristiche delle attività produttive e delle flotte pescherecce e da diporto, alle esigenze della mobilità delle persone e del trasporto delle merci, nonchè alle vocazioni professionali della popolazione attiva ed alla sua qualificazione.
Il piano persegue le interrelazioni ottimali fra tutti i porti ed approdi di cui al precedente comma, ai fini di una equilibrata distribuzione e localizzazione delle infrastrutture e dei servizi portuali in un armonico sistema che implichi investimenti massimamente produttivi e non ripetitivi, soluzioni congruenti con le caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed urbanistiche delle zone interessate, nonchè con la necessità di preservare le acque dall'inquinamento e di salvaguardare l'equilibrio geomorfologico dei litorali.
Il piano, inoltre, tiene conto delle opportune relazioni col sistema nazionale dei porti ed in particolare con il porto di Ravenna, nonchè con i porti limitrofi del Veneto e delle Marche e con i porti e gli approdi fluviali sul Po, posti nel territorio delle regioni contermini.
Il piano indica le opere e gli interventi per la costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio dell'attività portuale, per la installazione di impianti fissi ed attrezzature mobili per il carico, lo scarico, il deposito, la conservazione ed il trasporto delle merci ed il traffico dei passeggeri, nonchè altri impianti inerenti all'attività portuale.
Il piano considera anche le altre opere e funzioni, interessanti le attività marittime, di competenza regionale in base alle leggi vigenti.
Il piano deve essere recepito dagli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali vigenti o in corso di definizione.
Il piano si realizza attraverso:
- piani regolatori per ognuno dei porti regionali, dei porti camunali, dei porti turistici e dei porti fluviali;
- progetti di massima per ognuno degli approdi tustici e degli approdi fluviali.
I piani regolatori dei porti e i progetti di massima degli approdi sono elaborati ed approvati ai sensi dei successivi articoli.

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