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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Art. 22
Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
Gli enti delegati e gli orani competenti debbono, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega o attribuzione di cui sono destinatari.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

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