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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Art. 28
Applicazione delle norme relative ai programmi regionali di finanziamento di opere portuali e alla delega od attribuzioni di funzioni amministrative
Le norme di cui agli artt. 8 e seguenti della presente legge vengono applicate dalla data di entrata in vigore, anche anteriormente all'approvazione del piano regionale di cui all'art. 2.
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del citato piano regionale, il Consiglio e la Giunta regionali, nelle rispettive deliberazioni di cui all'art. 10, stabiliscono i criteri generali cui devono attenersi i comitati di cui al quarto comma dello stesso articolo per l'assegnazione dei fondi e dei contributi regionali per i porti e gli approdi.

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