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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Art. 29
Porti ed approdi turistici e fluviali già costruiti o costruendi anteriormente alla legge di approvazione del piano regionale di coordinamento
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano regionale di coordinamento dei porti, la costruzione di nuovi porti ed approdi turistici e di nuovi porti ed approdi fluviali, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potrà avere luogo esclusivamente sulla base di un' intesa fra la Giunta regionale ed il comune interessato, sentito il comitato circondariale di Rimini o il comitato comprensoriale competente per territorio - o, in mancanza, la rappresentanza comprensoriale - e su conforme parere della competente commissione del Consiglio regionale sulla base delle norme di cui alla lett. c) del precedente art. 8.
Sulla base delle stesse norme, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno sottoposte a revisione, da parte della Giunta regionale, d' intesa col comune interessato, le convenzioni in atto relative alla costruzione e gestione di porti ed approdi turistici e di porti ed approdi fluviali.

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