LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976
Art. 4
Approvazione del piano
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sulla base delle relazioni di cui al precedente art. 3 - ed in mancanza, sulla base di propri studi - elabora il piano di cui al precedente art. 2.
Il piano è approvato con legge dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
La Giunta regionale formula la sua proposta:
e sentito, a sezioni riunite, il comitato consultivo regionale di cui al titolo terzo della legge regionale 24 marzo 1975; n. 18.
La legge regionale di approvazione del piano dovrà anche stabilire idonee misure di salvaguardia rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.