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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Art. 5
Piani regolatori dei porti e progetti di massima degli approdi turistici e degli approdi fluviali
L'eleborazione, l'approvazione e la realizzazione dei piani regolatori dei porti regionali spetta alla Regione.
L'eleborazione, l'approvazione e la realizzazione dei piani regolatori dei porti comunali spetta ai comuni sedi dei porti stessi.
L'eleborazione, l'approvazione e la realizzazione dei piani regolatori dei porti turistici e fluviali e dei progetti di massima degli approdi turistici e fluviali spetta ai comuni; gli stessi piani e progetti possono essere elaborati e realizzati anche da parte di altri enti pubblici e di privati, secondo quanto stabilito dal successivo art. 8, lettera c).
I comuni sedi dei porti regionali sono delegati a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale di coordinamento dei porti e sentiti i comuni contermini, all'elaborazione o revisione dei piani regolatori dei porti stessi.
Entro lo stesso termine di dodici mesi i comuni sedi dei porti comunali, dei porti ed approdi turistici e dei porti ed approdi fluviali provvedono alla elaborazione o revisione dei piani regolatori o dei progetti di massima dei porti ed approdi stessi.
I comuni di cui ai precedenti due commi sono tenuti ad osservare i criteri programmatici e le prescrizioni ed a considerare le indicazioni di cui al piano regionale di coordinamento dei porti.
I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree, per le sistemazioni generali e per la realizzazione delle opere, impianti ed attrezzature necessari per l'attuazione dei piani e progetti stessi.
Il concerto previsto, per i porti della 2a e 3a classe della seconda categoria, dall'articolo unico della legge 3 novembre 1961, n. 1246 Sito esterno, è sostituito dal parere del ministero della marina mercantile, da richiedersi da parte dei comuni interessati; trascorsi senza esito tre mesi da tale richiesta, gli enti ed i soggetti di cui ai successivi commi possono procedere alla approvazione dei piani regolatori e dei progetti di massima.
Ai comitati comprensoriali ed al comitato circondariale di Rimini sono attribuite, secondo la rispettiva competenza territoriale, le funzioni amministrative concernenti l'approvazione - previo parere dell'amministrazione provinciale - dei piani regolatori dei porti regionali, da esercitarsi con i poteri e le modalità - in quanto applicabili - di cui all' art. 10 della legge 17 agosto 1942 numero 1150 Sito esterno, integrato dall'art. 3 della legge 6 agosto 1967 n. 765 Sito esterno.
I piani regolatori dei porti comunali, dei porti turistici e dei porti fluviali ed i progetti di massima degli approdi turistici e degli approdi fluviali sono approvati dai rispettivi comuni di concerto col comitato circondariale di Rimini o il comitato comprensoriale competente per territorio.
Ai fini delle suddette approvazioni il comitato circondariale di Rimini, i comitati comprensoriali ed i comuni acquisiscono il parere della seconda sezione del comitato consultivo regionale di cui al titolo terzo della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.
I piani regolatori ed i progetti di massima si realizzano attraverso progetti esecutivi redatti, approvati e finanziati ai sensi dei successivi articoli.
Non possono essere approvati o autorizzati o finanziati progetti esecutivi di opere portuali, se non conformi ai piani regolatori o ai progetti di massima di cui ai precedenti commi.
I piani regolatori, i progetti di massima e quelli esecutivi devono essere corredati di dettagliata relazione geomorfologica.

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