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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Art. 8
Programmi per la realizzazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi
Alla realizzazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti e degli approdi, di cui al precedente art. 5, si provvede:
a) per i porti regionali, da parte della Regione, attraverso programmi di finanziamento, anche poliennali, a proprio totale carico; per le spese sostenute al riguardo dalla Regione, a far tempo dal 1 aprile 1972 cessano di avere efficacia le norme di cui al RD 2 aprile 1885 n. 3095, relative al rimborso da parte dei comuni e delle amministrazioni provinciali delle spese stesse;
b) per i porti comunali, da parte dei comuni interessati, attraverso propri programmi di finanziamento, anche poliennali, e con il concorso finanziario della Regione ed, eventualmente, delle amministrazioni provinciali e di altri enti;
c) per i porti e gli approdi turistici e per i porti e gli approdi fluviali, da parte dei comuni interessati, di altri enti pubblici o di privati, ed a carico dei comuni, enti o privati stessi; per tali porti ed approdi realizzati da comuni o loro consorzi possono concedere eventuali contributi da Regione ed enti diversi; analoghi contributi possono essere concessi dalla Regione ai comuni interessati qualora alla realizzazione dei predetti porti ed approdi provvedano società o consorzi costituiti fra enti pubblici, enti di diritto pubblico, cooperative, privati, associazioni per attività produttive, commerciali, turistiche, o per il tempo libero, a condizione che nelle società o nei consorzi vi sia la partecipazione a maggioranza di enti pubblici o di diritto pubblico. Qualora alla realizzazione dei porti ed approdi stessi non provveda direttamente il comune interessato, dovrà stipularsi fra ente o privato attuatore e comune un' apposita convenzione regolante, fra l'altro, la riserva pubblica dell'uso di almeno il 50% delle infrastrutture, impianti e servizi costruendi, nonchè il sistema di determinazione delle tariffe di utilizzo della restante parte.

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