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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Art. 9
Interventi finanziari della Regione per la realizzazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi per:
a) la costruzione, a proprio totale carico, delle opere, degli impianti e delle attrezzature di cui al 6 comma del precedente art. 2, per i porti regionali;
b) la concessione di contributi in capitale ai comuni o loro consorzi, fino alla misura massima del 70% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di opere corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a) nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed approdi fluviali;
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale carico, delle opere, impianti ed attrezzatire di cui alla precedente lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nei porti regionali;
d) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effossori e di servizio, a proprio totale carico;
e) l'illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonchè del verde pubblico, a proprio totale carico, nei porti regionali;
f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali.

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