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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA - ROMAGNA -) PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 54 del 28 aprile 1976

Titolo I
PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO, PIANI REGOLATORI E PROGETTI DI MASSIMA DEI PORTI E DEGLI APPRODI, MARITTIMI E FLUVIALI, DELL'EMILIA - ROMAGNA
Art. 1
Finalità della legge
La Regione, con la presente legge, si propone lo scopo di predisporre un piano per la costruzione, la ristrutturazione e riqualificazione dei porti e degli approdi marittimi e fluviali, di interesse regionale, nonchè la realizzazione delle opere, dei servizi e delle attrezzature necessarie alla piena funzionalità dei porti e degli approdi stessi.
Tale piano è finalizzato all'incremento delle attività marittime e fluviali, allo sviluppo socio - economico delle fasce costiere, rivierasche e dell'entroterra secondo le linee della programmazione regionale e comprensoriale, con particolare riguardo alle esigenze della pesca; esso è riferito inoltre alle esigenze del turismo e delle attività commerciali e produttive in genere.
La Regione si propone altresì di realizzare, per quanto attiene al settore delle opere portuali, la delega delle funzioni amministrative agli enti locali ai sensi dell'art. 118, terzo comma, della Costituzione Sito esterno e dell'art. 57, primo comma, dello statuto regionale.
Art. 2
Piano regionale di coordinamento dei porti
Il piano regionale di coordinamento dei porti riguarda:
a) i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini;
b) i porti comunali di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione;
c) i porti ed approdi turistici marittimi, esistenti o costruendi;
d) i porti e gli approdi fluviali o su canali, esistenti o costruendi.
Il piano contiene l'elencazione e la localizzazione dei porti e degli approdi, esistenti o costruendi nell'arco temporale di validità del piano stesso, che verrà stabilito dalla relativa legge di approvazione.
Il piano indica la destinazione esclusiva o prevalente dell'uso dei singoli porti ed approdi, con particolare riferimento all'entità ed alle caratteristiche delle attività produttive e delle flotte pescherecce e da diporto, alle esigenze della mobilità delle persone e del trasporto delle merci, nonchè alle vocazioni professionali della popolazione attiva ed alla sua qualificazione.
Il piano persegue le interrelazioni ottimali fra tutti i porti ed approdi di cui al precedente comma, ai fini di una equilibrata distribuzione e localizzazione delle infrastrutture e dei servizi portuali in un armonico sistema che implichi investimenti massimamente produttivi e non ripetitivi, soluzioni congruenti con le caratteristiche ambientali, paesaggistiche ed urbanistiche delle zone interessate, nonchè con la necessità di preservare le acque dall'inquinamento e di salvaguardare l'equilibrio geomorfologico dei litorali.
Il piano, inoltre, tiene conto delle opportune relazioni col sistema nazionale dei porti ed in particolare con il porto di Ravenna, nonchè con i porti limitrofi del Veneto e delle Marche e con i porti e gli approdi fluviali sul Po, posti nel territorio delle regioni contermini.
Il piano indica le opere e gli interventi per la costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio dell'attività portuale, per la installazione di impianti fissi ed attrezzature mobili per il carico, lo scarico, il deposito, la conservazione ed il trasporto delle merci ed il traffico dei passeggeri, nonchè altri impianti inerenti all'attività portuale.
Il piano considera anche le altre opere e funzioni, interessanti le attività marittime, di competenza regionale in base alle leggi vigenti.
Il piano deve essere recepito dagli strumenti urbanistici comprensoriali e comunali vigenti o in corso di definizione.
Il piano si realizza attraverso:
- piani regolatori per ognuno dei porti regionali, dei porti camunali, dei porti turistici e dei porti fluviali;
- progetti di massima per ognuno degli approdi tustici e degli approdi fluviali.
I piani regolatori dei porti e i progetti di massima degli approdi sono elaborati ed approvati ai sensi dei successivi articoli.
Art. 3
Schemi di massima
Al fine dell'elaborazione, da parte della Regione, del piano di cui al precedente art. 2, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni provinciali e comunali interessate, il comitato circondariale di Rimini ed i camitati comprensoriali competenti per territorio, ove già costituiti, elaborano, congiuntamente e con l'ausilio degli uffici regionali, schemi di massima dei piani regolatori di tutti i porti regionali e comunali, nonchè dei porti fluviali e turistici, esistenti o costruendi e schemi dei progetti di massima per gli approdi turistici e gli approdi fluviali esistenti o costruendi nelle rispettive circoscrizioni territoriali.
Gli enti ed i soggetti stessi devono altresì provvedere a specificare quali siano le opere di cui ritengono prioritaria la costruzione, il completamento o la straordinaria manutenzione, quale il costo presuntivo delle stesse e ogni altro elemento utile alla elaborazione del piano regionale.
Art. 4
Approvazione del piano
Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sulla base delle relazioni di cui al precedente art. 3 - ed in mancanza, sulla base di propri studi - elabora il piano di cui al precedente art. 2.
Il piano è approvato con legge dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
La Giunta regionale formula la sua proposta:
- previa consultazione delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, del comitato circondariale di Rimini, dei comitati comprensoriali, ove già costituiti o, in mancanza, delle rappresentanze comprensoriali interessate;
e sentito, a sezioni riunite, il comitato consultivo regionale di cui al titolo terzo della legge regionale 24 marzo 1975; n. 18.
La legge regionale di approvazione del piano dovrà anche stabilire idonee misure di salvaguardia rispetto agli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 5
Piani regolatori dei porti e progetti di massima degli approdi turistici e degli approdi fluviali
L'eleborazione, l'approvazione e la realizzazione dei piani regolatori dei porti regionali spetta alla Regione.
L'eleborazione, l'approvazione e la realizzazione dei piani regolatori dei porti comunali spetta ai comuni sedi dei porti stessi.
L'eleborazione, l'approvazione e la realizzazione dei piani regolatori dei porti turistici e fluviali e dei progetti di massima degli approdi turistici e fluviali spetta ai comuni; gli stessi piani e progetti possono essere elaborati e realizzati anche da parte di altri enti pubblici e di privati, secondo quanto stabilito dal successivo art. 8, lettera c).
I comuni sedi dei porti regionali sono delegati a provvedere, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del piano regionale di coordinamento dei porti e sentiti i comuni contermini, all'elaborazione o revisione dei piani regolatori dei porti stessi.
Entro lo stesso termine di dodici mesi i comuni sedi dei porti comunali, dei porti ed approdi turistici e dei porti ed approdi fluviali provvedono alla elaborazione o revisione dei piani regolatori o dei progetti di massima dei porti ed approdi stessi.
I comuni di cui ai precedenti due commi sono tenuti ad osservare i criteri programmatici e le prescrizioni ed a considerare le indicazioni di cui al piano regionale di coordinamento dei porti.
I piani regolatori dei porti ed i progetti di massima degli approdi sono corredati da una relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree, per le sistemazioni generali e per la realizzazione delle opere, impianti ed attrezzature necessari per l'attuazione dei piani e progetti stessi.
Il concerto previsto, per i porti della 2a e 3a classe della seconda categoria, dall'articolo unico della legge 3 novembre 1961, n. 1246 Sito esterno, è sostituito dal parere del ministero della marina mercantile, da richiedersi da parte dei comuni interessati; trascorsi senza esito tre mesi da tale richiesta, gli enti ed i soggetti di cui ai successivi commi possono procedere alla approvazione dei piani regolatori e dei progetti di massima.
Ai comitati comprensoriali ed al comitato circondariale di Rimini sono attribuite, secondo la rispettiva competenza territoriale, le funzioni amministrative concernenti l'approvazione - previo parere dell'amministrazione provinciale - dei piani regolatori dei porti regionali, da esercitarsi con i poteri e le modalità - in quanto applicabili - di cui all' art. 10 della legge 17 agosto 1942 numero 1150 Sito esterno, integrato dall'art. 3 della legge 6 agosto 1967 n. 765 Sito esterno.
I piani regolatori dei porti comunali, dei porti turistici e dei porti fluviali ed i progetti di massima degli approdi turistici e degli approdi fluviali sono approvati dai rispettivi comuni di concerto col comitato circondariale di Rimini o il comitato comprensoriale competente per territorio.
Ai fini delle suddette approvazioni il comitato circondariale di Rimini, i comitati comprensoriali ed i comuni acquisiscono il parere della seconda sezione del comitato consultivo regionale di cui al titolo terzo della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18.
I piani regolatori ed i progetti di massima si realizzano attraverso progetti esecutivi redatti, approvati e finanziati ai sensi dei successivi articoli.
Non possono essere approvati o autorizzati o finanziati progetti esecutivi di opere portuali, se non conformi ai piani regolatori o ai progetti di massima di cui ai precedenti commi.
I piani regolatori, i progetti di massima e quelli esecutivi devono essere corredati di dettagliata relazione geomorfologica.
Art. 6
Spese per l'eleborazione e revisione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti e degli approdi
La spesa relativa all'elaborazione o revisione dei piani regolatori dei porti regionali è assunta a totale carico della Regione.
La spesa relativa all'elaborazione o revisione dei piani regolatori dei porti comunali è a carico dei comuni sedi dei porti stessi.
La spesa relativa all'elaborazione dei piani regolatori dei porti turistici e fluviali e dei progetti di massima degli approdi turistici e fluviali è a carico dei comuni, di altri enti pubblici o di privati.
La Regione concorre fino al 50% della spesa effettivamente sostenuta dai comuni per l'eleborazione o revisione dei piani regolatori dei porti comunali, turistici e fluviali e dei progetti di massima degli approdi turistici e fluviali.
Al rimborso a favore dei comuni delegati delle predette spese per i porti regionali ed all'assegnazione, a favore dei comuni interessati, dei predetti concorsi finanziari per i porti comunali, turistici e fluviali, e per gli approdi, provvede, con propria deliberazione, la Giunta regionale, sulla base delle documentate richieste dei comuni stessi ed a norma dei precedenti commi.
Ai fini del rimborso delle spese e dell'assegnazione dei concorsi finanziari suddetti, è necessario che i piani regolatori ed i progetti di massima siano redatti dagli uffici dei comuni interessati, oppure dagli uffici delle amministrazioni provinciali o del circondario di Rimini, o dagli uffici di piano dei comprensori competenti per territorio.
Eventuali concorsi finanziari regionali per piani regolatori e progetti di massima di cui al 4 comma, redatti da progettisti diversi da quelli di cui al precedente comma, sono subordinati a preventiva apposita autorizzazione dell'assessore regionale competente per l'incarico professionale relativo alla predisposizione dei piani e dei progetti stessi.
Art. 7
Modificazioni ed integrazioni del piano regionale di coordinamento, dei piani regolatori portuali e dei progetti di massima
Al piano regionale di coordinamento dei porti, ai piani regolatori portuali ed ai progetti di massima degli approdi, approvati ai sensi degli articoli precedenti, potranno apportarsi modifiche ed integrazioni esclusivamente con le medesime procedure e modalità stabilite negli articoli stessi.
Titolo II
PROGRAMMI ED INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PORTUALI
Art. 8
Programmi per la realizzazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi
Alla realizzazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti e degli approdi, di cui al precedente art. 5, si provvede:
a) per i porti regionali, da parte della Regione, attraverso programmi di finanziamento, anche poliennali, a proprio totale carico; per le spese sostenute al riguardo dalla Regione, a far tempo dal 1 aprile 1972 cessano di avere efficacia le norme di cui al RD 2 aprile 1885 n. 3095, relative al rimborso da parte dei comuni e delle amministrazioni provinciali delle spese stesse;
b) per i porti comunali, da parte dei comuni interessati, attraverso propri programmi di finanziamento, anche poliennali, e con il concorso finanziario della Regione ed, eventualmente, delle amministrazioni provinciali e di altri enti;
c) per i porti e gli approdi turistici e per i porti e gli approdi fluviali, da parte dei comuni interessati, di altri enti pubblici o di privati, ed a carico dei comuni, enti o privati stessi; per tali porti ed approdi realizzati da comuni o loro consorzi possono concedere eventuali contributi da Regione ed enti diversi; analoghi contributi possono essere concessi dalla Regione ai comuni interessati qualora alla realizzazione dei predetti porti ed approdi provvedano società o consorzi costituiti fra enti pubblici, enti di diritto pubblico, cooperative, privati, associazioni per attività produttive, commerciali, turistiche, o per il tempo libero, a condizione che nelle società o nei consorzi vi sia la partecipazione a maggioranza di enti pubblici o di diritto pubblico. Qualora alla realizzazione dei porti ed approdi stessi non provveda direttamente il comune interessato, dovrà stipularsi fra ente o privato attuatore e comune un' apposita convenzione regolante, fra l'altro, la riserva pubblica dell'uso di almeno il 50% delle infrastrutture, impianti e servizi costruendi, nonchè il sistema di determinazione delle tariffe di utilizzo della restante parte.
Art. 9
Interventi finanziari della Regione per la realizzazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi per:
a) la costruzione, a proprio totale carico, delle opere, degli impianti e delle attrezzature di cui al 6 comma del precedente art. 2, per i porti regionali;
b) la concessione di contributi in capitale ai comuni o loro consorzi, fino alla misura massima del 70% della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione di opere corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a) nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed approdi fluviali;
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale carico, delle opere, impianti ed attrezzatire di cui alla precedente lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nei porti regionali;
d) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effossori e di servizio, a proprio totale carico;
e) l'illuminazione e la pulizia degli ambiti portuali, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonchè del verde pubblico, a proprio totale carico, nei porti regionali;
f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali.
Art. 10
Programmi regionali di finanziamento per le opere portuali
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio o delle diverse successive leggi regionali autorizzative degli stanziamenti dei fondi di cui al precdente art. 9, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera il riparto fra i comprensori interessati ed il circondario di Rimini dei fondi di cui alle lettere a), b) ed f) dello stesso art. 9.
Entro lo stesso termine la Giunta regionale delibera il riparto fra i comprensori interessati ed il circondario di Rimini dei fondi di cui alle lettere c) ed e), nonchè gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 9.
La Giunta regionale formula le sue proposte e adotta le sue decisioni previa consultazione delle amministrazioni provinciali, del comitato circondariale di Rimini e dei comitati comprensoriali interessati, ove costituiti, o - in mancanza - delle rappresentanze comprensoriali interessate, e sentita la competente commissione consiliare.
I comitati comprensoriali - ove già costituiti o, in mancanza, le rappresentanze comprensoriali - ed il comitato circondariale di Rimini, entro trenta giorni dalla esecutività delle deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta, provvedono - distintamente per ogni capitolo del bilancio regionale e nell'ambito del riparto di cui al precedente primo comma - alla ripartizione dei fondi e dei contributi regionali per ogni comune, porto ed approdo ricadente nel rispettivo territorio.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro i trenta giorni successivi e sulla base delle decisioni del comitato circondariale di Rimini e dei comitati comprensoriali, delibera il programma di finanziamenti determinando i fondi e i contributi per ogni singolo comune, porto e approdo, ed assegnando gli stessi agli enti cui compete la progettazione e esecuzione delle opere ai sensi del successivo articolo 11.
Per il servizio di illuminazione e pulizia dei porti regionali, la Giunta regionale dispone contestualmente il trasferimento dei fondi di cui alla lettera e) del precedente art. 9, in unica soluzione anticipata, alle amministrazioni comunali delegate; tali fondi dovranno essere introitati dalle amministrazioni comunali in un apposito capitolo delle contabilità speciali del loro bilancio.
Tutti gli enti, organi e soggetti di cui ai precedenti commi sono tenuti ad osservare, in sede di formazione del programma di riparto e di assegnazione dei fondi e contributi di cui sopra, le previsioni dei piani regolatori e dei progetti di massima di cui al precedente art. 5.
Art. 11
Realizzazione delle opere
Ai comitati comprensoriali competenti per territorio ed al comitato circondariale di Rimini sono attribuite le funzioni amministrative concernenti la approvazione dei progetti - e relative eventuali varianti - delle opere, impianti ed attrezzature di cui alle lettere a) e c) del precedente articolo 9, l'adozione di tutti i successivi atti tecnico - amministrativi per l'esecuzione delle stesse, ivi compreso il collaudo, e la realizzazione delle opere per i porti regionali; fino all'entrata in funzione dei comitati comprensoriali interessati, le predette funzioni amministrative sono delegate alle amministrazioni provinciali di Ferrara e Forlì per i territori di rispettiva competenza.
Gli enti e gli organi di cui al comma precedente acquisiscono, ai fini dell'approvazione dei progetti e relative eventuali varianti, il parere della 2a sezione del comitato consultivo regionale di cui al titolo terzo della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18.
I comuni competenti per territorio approvano i progetti esecutivi - e relative eventuali varianti - e compiono tutti i successivi atti tecnico - amministrativi, compreso il collaudo, per la esecuzione di qualsiasi opera negli altri porti ed approdi.
L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.
I comuni sedi di porti regionali sono delegati a rovvedere alla illuminazione ed alla pulizia degli ambiti portuali stessi, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonchè del verde pubblico, ed a compiere tutti i relativi atti tecnico - amministrativi.
Per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi disciplinati dalla presente legge sono applicabili le norme sulle espropriazioni di cui alla legge 22 ottobre 1971, numero 865 Sito esterno, comprese quelle dell'art. 27 della legge stessa in quanto non contrasti con la presente legge.
Art. 12
Forme di esercizio delle funzioni delegate o attribuite, relative alla realizzazione delle opere portuali
Le amministrazioni provinciali, i comitati compresnoriali, il comitato circondariale di Rimini, ed i comuni possono esercitare le funzioni amministrative, di cui al precedente art. 11, in una delle seguenti forme:
- singolarmente e distintamente;
- consorziandosi o associandosi fra di loro;
- attraverso sub - deleghe o incarichi convenzionati da conferirsi esclusivamente alle amministrazioni provinciali e comunali, ai comitati comprensoriali ed al comitato circondariale di Rimini, in base alla competenza territoriale.
Ai consorzi ed alle altre forme associative fra gli enti ed i soggetti suddetti, possono aderire anche i comuni sedi dei porti comunali, dei porti ed approdi turistici e dei porti ed approdi fluviali; in tale caso, i consorzi dovranno tenere contabilmente distinte le spese per le funzioni regionali delegate o sub - delegate da quelle di spettanza comunale.
Alla realizzazione delle opere, impianti ed attrezzature relativi ai porti regionali, gli enti delegati o sub - delegati ed i relativi consorzi nonchè gli organi competenti possono provvedere, oltre che in esito ad asta pubblica, in una delle seguenti forme:
- in esito a licitazione privata ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14 Sito esterno;
- in amministrazione diretta, ai sensi dell'art. 12 della legge 6 agosto 1974, n. 366 Sito esterno;
- mediante apposita convenzione, anche pluriennale, con idonee società cooperative o loro consorzi, o con idonee imprese private o loro consorzi, da stipularsi in esito a trattativa privata ai sensi dell'art. 9 della legge 6 agosto 1974 n. 366 Sito esterno, per il servizio di escavo dei porti, attesa l'esigenza di continuità del servizio e considerato il suo preminente interesse sociale.
Spetta, comunque, ai comitati comprensoriali ed al comitato circondariale di Rimini coordinare l'esercizio, da parte degli enti interessati, delle funzioni delegate ai sensi del presente articolo.
Art. 13
Erogazione dei finanziamenti per i porti regionali
All'erogazione dei finanziamenti regionali per le spese relative alla realizzazione delle opere di cui alle lettere a) e c) del precedente art. 9, provvedono le amministrazioni provinciali di Ferrara e Forlì, i comitati comprensoriali ed il comitato circondariale di Rimini, secondo le rispettive competenze delegate o attribuite con la presente legge e con le seguenti modalità:
a) 50% sulla base dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato, oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 40% ad intervenuta esecuzione di almeno i due terzi dei lavori del progetto di cui alla precedente lettera a);
c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo.
Ai fini della effettuazione dei pagamenti delle spese di cui al primo comma del presente articolo, sono autorizzate, presso l'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito a favore, rispettivamente, dei presidenti delle giunte delle province citate, dei comitati comprensoriali e del comitato circondariale di Rimini, sia in conto competenza che in conto residui.
Le aperture di credito suddette non possono superare l'importo assegnato territorialmente alle singole province, ai comitati comprensoriali ed al circondario di Rimini nel riparto di cui al quinto comma del precedente art. 10.
I presidenti delle province, dei comitati comprensoriali e del circondario di Rimini dispongono la erogazione mediante assegni ed ordini di pagamento a firma loro e dei responsabili degli uffici di ragioneria in quanto esistenti.
Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente comma, si applicano le norme di cui al regolamento regionale 3 giugno 1975, numero 40, per la disciplina della gestione contabile dei fondi accreditati ai funzionari delegati.
All'erogazione dei finanziamenti regionali per le spese relative ai servizi di cui alla lettera e) del precedente art. 9, provvedono le amministrazioni comunali interessate, secondo la rispettiva competenza delegata, coi fondi trasferiti ai sensi del sesto comma del precedente art. 10; delle somme così erogate dovrà essere trasmesso alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto secondo le direttive della Regione stessa.
Art. 14
Erogazione dei finanziamenti regionali per i porti comunali, per i porti e gli approdi turistici e per i porti e gli approdi fluviali
All'erogazione dei finanziamenti regionali per i contributi relativi alla realizzazione delle opere di cui alle lettere b) e f) del precedente art. 9, provvede la Giunta regionale con le seguenti modalità:
a) 50% previa produzione, da parte dei soggetti attuatori, dell'atto formale di consegna dei lavori previsti nel progetto approvato oppure della dichiarazione di inizio dei lavori nel caso di esecuzione degli stessi in economia diretta;
b) 40% previa dimostrazione da parte dei soggetti attuatori di avere effettivamente erogato, per l'esecuzione dei lavori predetti, almeno i due terzi della somma di cui alla precedente lettera a);
c) 10% in sede di omologazione degli atti di collaudo.
Art. 15
Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici
Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del ministero del tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe), recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori.
Sono altresì applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8 Sito esterno, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.
Art. 16
Personale regionale
Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti od organi destinatari delle deleghe o attribuzioni.
Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge, presso l'ente od organo, mansioni inerenti alle funzioni delegate o attribuite corrispondenti a quelle della fascia funzionale regionale a cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell' ente od organo stessi.
Per i provvedimenti relativi al personale comandato si applicano le stesse norme previste dalla legge 20 luglio 1973 n. 25 Sito esterno, modificata con legge 20 luglio 1973 n. 26 Sito esterno, per il personale posto alle dipendenze dell'ufficio di Presidenza del Consiglio, intendendosi sostituito a tale ufficio l'organo esecutivo del soggetto delegatario o competente.
Titolo III
NORME GENERALI RELATIVE ALLA DELEGA O ALL'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI OPERE PORTUALI
Art. 17
Direttive regionali
Le funzioni delegate attribuite con la presente legge dovranno essere esercitate in armonia con gli indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dal Consiglio regionale.
Compete altresì alla Giunta regionale impartire direttive agli enti delegati e agli organi competenti. Tali direttive dovranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti od organi suddetti.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Le funzioni stesse dovranno essere esercitate rispettando inoltre le procedure previste dalle leggi applicabili nelle singole fattispecie, in quanto compatibili con la presente legge.
Art. 18
Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
L'esercizio delle funzioni delegate o attribuite dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:
- assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;
- garantire la economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere;
- ricercare in qualsiasi fase della programmazione, della progettazione e della esecuzione dei lavori la collaborazione e la partecipazione delle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e professionali interessate;
- osservare in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.
Tutti i provvedimenti adottati nell'esercizio della delega o delle funzioni attribuite saranno tempestivamente comunicati alla Giunta regionale.
La Regione e gli enti delegati od organi competenti sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Art. 19
Ripartizione delle funzioni delegate o attribuite fra gli organi dei soggetti delegati o competenti
Prima d' iniziare l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite, i soggetti destinatari della delega o dell' attribuzione determinano con atto motivato del maggiore organo deliberante la ripartizione delle funzioni stesse fra i propri organi.
Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Art. 20
Sostituzione
In caso di inerzia dell'ente delegato o dell'organo competente, la Giunta regionale può invitare gli stessi a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale, al compimento del singolo atto provvede direttamente la Giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.
Art. 21
Revoca
La revoca delle funzioni regionali, delegate o attribuite con la presente legge, è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti di uguale livello istituzionale.
La revoca nei confronti del singolo ente o organo è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.
Art. 22
Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
Gli enti delegati e gli orani competenti debbono, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega o attribuzione di cui sono destinatari.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 23
Fondi per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
A partire dall'esercizio finanziario 1977, all'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge sono destinati i fondi che verranno stanziati sui capitoli di bilancio corrispondenti a quelli appresso elencati del bilancio per l'esercizio 1976, dei quali si riportano numero, denominazione e stanziamenti, ed in sostituzione degli stessi:
a)
per le funzioni di cui alla lettera a) dell'articolo 9 della presente legge:
Cap.66100 (73355) " Costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio dell'attività regionale portuale, installazione di impianti e di attrezzature fisse per il carico, lo scarico ed il deposito di merci, nonchè per il traffico dei passeggeri, nei porti classificati di Cattolica, Cesenatico, Porto Garibaldi e Rimini (II e III classe della seconda categoria) e nel porto di Goro( LR) 26 agosto 1974 n. 43 - Art. 4 LR 24 gennaio 1975 n. 5) "
L.2.000.000.000
b)
per le funzioni di cui alle lettere b) ed f) dello stesso articolo 9:
Cap.66200 " Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere portuali di interesse di enti locali (già capitolo 5697 del bilancio del ministero dei LLPP; art. 9 legge 3 agosto 1949 n. 589 Sito esterno) "
L.80.000.000
c)
per le funzioni di cui alle lettere c) ed e) dello stesso art. 9:
Cap.19100 " Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, escavazione di porti (cap. 1090 del bilancio Min. LLPP)-(art. 1 lettera b, LR 26 agosto 1974 n. 43; art. 2, lett. g, DPR 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno)
L.600.000.000
d)
per le funzioni di cui alla lettera d) dello stesso art. 9:
Cap. 66250 (73370) " Acquisti, recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori regionali (già cap. 5675 del bilancio del ministero dei LLPP) "
per memoria
Art. 24
Finanziamento per l'elaborazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi
Per fare fronte all'onere derivante dalle norme di cui ai commi primo, quarto e nono del precedente YY015 articoolo 5, è autorizzata la iscrizione di un apposito capitolo di spesa in ciascuno dei bilanci regionali per gli esercizi 1976, 1977 e 1978, dotato di uno stanziamento di L.20.000.000.
Per fare fronte all'onere derivante dalle norme di cui al decimo comma dello stesso art. 5, è autorizzata la iscrizione di un apposito capitolo di spesa in ciascuno dei bilanci regionali per gli esercizi 1976, 1977 e 1978, dotato di uno stanziamento di L.20.000.000.
Art. 25
Spese connesse all'esercizio delle funzioni delegate o attribuit
A partire dall'esercizio finanziario 1977 è autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, dotato di uno stanziamento di lire 10 milioni, per il rimborso delle spese sostenute dagli enti o dagli organi per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge.
Con deliberazione del Consiglio regionale verranno stabiliti, in collaborazione con gli enti delegati e con gli organi competenti, i criteri di ripartizione e di erogazione della somma sopra indicata.
Art. 26
Copertura delle spese
All'onere di L.40.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 1976, fa fronte mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso a quel bilancio medesimo, in applicazione della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
Abrogazione di norme
Art. 28
Applicazione delle norme relative ai programmi regionali di finanziamento di opere portuali e alla delega od attribuzioni di funzioni amministrative
Le norme di cui agli artt. 8 e seguenti della presente legge vengono applicate dalla data di entrata in vigore, anche anteriormente all'approvazione del piano regionale di cui all'art. 2.
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del citato piano regionale, il Consiglio e la Giunta regionali, nelle rispettive deliberazioni di cui all'art. 10, stabiliscono i criteri generali cui devono attenersi i comitati di cui al quarto comma dello stesso articolo per l'assegnazione dei fondi e dei contributi regionali per i porti e gli approdi.
Art. 29
Porti ed approdi turistici e fluviali già costruiti o costruendi anteriormente alla legge di approvazione del piano regionale di coordinamento
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano regionale di coordinamento dei porti, la costruzione di nuovi porti ed approdi turistici e di nuovi porti ed approdi fluviali, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri enti pubblici, potrà avere luogo esclusivamente sulla base di un' intesa fra la Giunta regionale ed il comune interessato, sentito il comitato circondariale di Rimini o il comitato comprensoriale competente per territorio - o, in mancanza, la rappresentanza comprensoriale - e su conforme parere della competente commissione del Consiglio regionale sulla base delle norme di cui alla lett. c) del precedente art. 8.
Sulla base delle stesse norme, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno sottoposte a revisione, da parte della Giunta regionale, d' intesa col comune interessato, le convenzioni in atto relative alla costruzione e gestione di porti ed approdi turistici e di porti ed approdi fluviali.
Art. 30
Classificazione di porti regionali
Il Consiglio regionale, prima dell'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano di coordinamento dei porti, potrà, su proposta della Giunta, classificare regionali quei porti già comunali o fluviali che assurgano a funzioni oggettivamente equiparabili per qualità ed entità a quelle svolte dai porti attualmente classificati regionali e non ricadano nei comuni già sedi di porti regionali.
La Giunta formula le sue proposte d' intesa con i comuni, le province, i comitati comprensoriali e il comitato circondariale di Rimini, in quanto territorialmente interessati.

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