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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE(2)

Art. 18
Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
L'esercizio delle funzioni delegate o attribuite dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:
- assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;
- garantire la economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere;
- ricercare in qualsiasi fase della programmazione, della progettazione e della esecuzione dei lavori la collaborazione e la partecipazione delle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e professionali interessate;
- osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.
Tutti i provvedimenti adottati nell'esercizio della delega o delle funzioni attribuite saranno tempestivamente comunicati alla Giunta regionale.
La Regione e gli enti delegati od organi competenti sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini"

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".

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