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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE(2)

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 23
Fondi per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
A partire dall'esercizio finanziario 1977, all'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge sono destinati i fondi che verranno stanziati sui capitoli di bilancio corrispondenti a quelli appresso elencati del bilancio per l'esercizio 1976, dei quali si riportano numero, denominazione e stanziamenti, ed in sostituzione degli stessi:
a) per le funzioni di cui alla lettera a) dell'articolo 9 della presente legge:
Cap.66100 (73355)"Costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio dell'attività regionale portuale, installazione di impianti e di attrezzature fisse per il carico, lo scarico ed il deposito di merci, nonché per il traffico dei passeggeri, nei porti classificati di Cattolica, Cesenatico, Porto Garibaldi e Rimini (II e III classe della seconda categoria) e nel porto di Goro (L.R. 26 agosto 1974 n. 43 - Art. 4 L.R. 24 gennaio 1975 n. 5)"
L.2.000.000.000
b) per le funzioni di cui alle lettere b) ed f) dello stesso articolo 9:
Cap.66200 Sito esterno (73365) "Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere portuali di interesse di enti locali (già capitolo 5697 del bilancio del ministero dei LL.PP.; art. 9 legge 3 agosto 1949 n. 589 Sito esterno)"
L.80.000.000
c) per le funzioni di cui alle lettere c) ed e) dello stesso art. 9:
Cap.19100 Sito esterno (36100) "Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, escavazione di porti (cap. 1090 del bilancio Min. LL.PP.)" - (art. 1 lettera b, L.R. 26 agosto 1974 n. 43; art. 2, lett. g, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno)
L.600.000.000
d) per le funzioni di cui alla lettera d) dello stesso art. 9:
Cap.66250 (73370) "Acquisti, recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori regionali (già cap. 5675 del bilancio del ministero dei LL.PP.)"
per memoria
Art. 24
Finanziamento per l'elaborazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi
Per fare fronte all'onere derivante dalle norme di cui ai commi primo, quarto e nono del precedente articolo 5, è autorizzata la iscrizione di un apposito capitolo di spesa in ciascuno dei bilanci regionali per gli esercizi 1976, 1977 e 1978, dotato di uno stanziamento di L.20.000.000.
Per fare fronte all'onere derivante dalle norme di cui al decimo comma dello stesso art. 5, è autorizzata la iscrizione di un apposito capitolo di spesa in ciascuno dei bilanci regionali per gli esercizi 1976, 1977 e 1978, dotato di uno stanziamento di L.20.000.000.
Art. 25
Spese connesse all'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
A partire dall'esercizio finanziario 1977 è autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, dotato di uno stanziamento di lire 10 milioni, per il rimborso delle spese sostenute dagli enti o dagli organi per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge.
Con deliberazione del Consiglio regionale verranno stabiliti, in collaborazione con gli enti delegati e con gli organi competenti, i criteri di ripartizione e di erogazione della somma sopra indicata.
Art. 26
Copertura delle spese
All'onere di L.40.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 1976, fa fronte mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso a quel bilancio medesimo, in applicazione della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini"

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".

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