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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19

RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE(2)

Titolo I
PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO, PIANI REGOLATORI E PROGETTI DI MASSIMA DEI PORTI E DEGLI APPRODI, MARITTIMI E FLUVIALI, DELL'EMILIA-ROMAGNA
Finalità della legge
abrogato
Piano regionale di coordinamento dei porti
abrogato
Schemi di massima
abrogato
Approvazione del piano
abrogato
Piani regolatori dei porti e progetti di massima degli approdi turistici e degli approdi fluviali
abrogato
Spese per l'elaborazione e revisione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti e degli approdi
abrogato
Modificazioni ed integrazioni del piano regionale di coordinamento, dei piani regolatori portuali e dei progetti di massima
abrogato
Titolo II
PROGRAMMI ED INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PORTUALI
Art. 8
Programma di finanziamenti
La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, delibera il programma di finanziamento annuale o poliennale per i porti regionali di Cattolica, Cesenatico, Goro, Porto Garibaldi e Rimini. Per le spese sostenute al riguardo dalla Regione, a decorrere dall'1 aprile 1972, cessano di avere efficacia le disposizioni del R.D. 2 aprile 1885 n. 3095, relative al rimborso da parte di Comuni e Province delle spese stesse.
La Giunta regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, delibera altresì l'eventuale concorso regionale al finanziamento dei programmi comunali di intervento per i porti di Bellaria, Cervia, Gorino e Riccione, dei porti ed approdi turistici e dei porti ed approdi fluviali elaborati dai Comuni stessi, da altri Enti pubblici o privati.
I contributi regionali possono essere concessi ai Comuni interessati o loro Consorzi anche se alla realizzazione degli interventi esecutivi provvedano, sulla base di apposita convenzione, società o consorzi con partecipazione di soggetti privati o di enti pubblici.
Art. 9

(modificata lettera a) comma 1 da art. 53 L.R. 7 giugno 1982 n. 26,

poi sostituito da art. 4 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)

Destinazione degli interventi finanziari
La Regione provvede con legge a destinare nel proprio bilancio, per periodi annuali o poliennali, appositi distinti stanziamenti di fondi per:
a) la costruzione a proprio totale carico delle opere, degli impianti e delle attrezzature interessanti i porti regionali nonché studi, ricerche e progettazioni relative alle opere, agli impianti ed alle attrezzature dei porti medesimi;
b) la concessione di contributi in capitale ai Comuni o loro Consorzi, per la costruzione di opere e l'effettuazione di studi e ricerche corrispondenti a quelle di cui alla precedente lettera a) nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici e nei porti ed approdi fluviali;
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio totale carico, delle opere, impianti ed attrezzature di cui alla precedente lettera a), compreso il mantenimento di idonei fondali anche alle imboccature, nei porti regionali;
d) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mezzi effosori e di servizio, a proprio totale carico;
e) l'illuminazione e la fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e la pulizia degli ambiti portuali, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, a proprio totale carico, nei porti regionali;
f) la concessione di contributi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali.
Art. 10

(già sostituito, unitamente agli artt. 11, 12, 13 da art. 6 L.R. 9 marzo 1983 n. 11; in seguito sostituito primo comma e abrogati secondo, terzo e nono comma da art. 2 L.R. 29 dicembre 2015 n. 22)

Programmi regionali di finanziamento per le opere portuali
La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di presentazione della documentazione inerente le opere portuali ammesse a finanziamento.
abrogato.
abrogato.
Ai Comuni sedi di porti regionali sono delegate le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei progetti - e relative eventuali varianti - dei lavori, impianti ed attrezzature di cui, alle lettere a) e c) del precedente art. 9, l'adozione di tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, ivi compresi i pagamenti a favore delle imprese esecutrici delle opere, il collaudo, nonché la realizzazione delle opere stesse per i porti regionali, ricadenti nei rispettivi territori.
Negli altri porti ed approdi, i Comuni territorialmente competenti approvano i progetti esecutivi - e relative eventuali varianti - per la realizzazione di qualsiasi opera e compiono tutti i successivi atti tecnico-amministrativi, compreso il collaudo. L'approvazione dei progetti implica dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere.
I Comuni sedi dei porti regionali sono altresì delegati a provvedere alla illuminazione ed alla pulizia degli ambiti portuali stessi, compresa la cura dei segnalamenti ottici per la navigazione e della segnaletica stradale nonché del verde pubblico, ed a compiere tutti i relativi atti tecnico- amministrati.
L'erogazione delle spese relative ai predetti servizi di illuminazione e di fornitura di energia elettrica al servizio degli impianti portuali e alla pulizia nei porti regionali, è disposta dai Comuni interessati secondo la rispettiva competenza. A tal fine la Giunta regionale, o l'Assessore dalla stessa delegato, trasferisce i fondi all'uopo assegnati in unica soluzione anticipata. Le Amministrazioni comunali stesse dovranno introitare tali fondi in un apposito capitolo delle contabilità speciali del loro bilancio. Delle somme erogate dovrà essere trasmesso alla Regione, a chiusura di ogni esercizio, analitico rendiconto secondo le direttive della Regione medesima.
L'erogazione dei finanziamenti regionali, per le spese relative alla realizzazione delle opere di cui al precedente quarto comma, verrà disposta, ai sensi dell'art. 66 della Legge regionale 7 luglio 1977 n. 31, attraverso il ricorso alle procedure di cui al Regolamento regionale 9 dicembre 1978 n. 50, concernente la gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati.
abrogato.
Art. 11

(sostituito da art. 6 L.R. 9 marzo 1983 n. 11, si veda l'art. 10)

Art. 12

(sostituito da art. 6 L.R. 9 marzo 1983 n. 11, si veda l'art. 10)

Art. 13

(sostituito da art. 6 L.R. 9 marzo 1983 n. 11, si veda l'art. 10)

Art. 14
Erogazione dei finanziamenti regionali per i porti comunali, per i porti e gli approdi turistici e per i porti e gli approdi fluviali
abrogato
Art. 15
Agevolazioni finanziarie per le imprese appaltatrici
Sono applicabili alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del ministero del tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe), recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori.
Sono altresì applicabili ai lavori suddetti le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974, n. 8 Sito esterno, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.
Art. 16
Personale regionale
Il personale regionale può essere comandato a prestare servizio presso gli enti od organi destinatari delle deleghe o attribuzioni.
Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge, presso l'ente od organo, mansioni inerenti alle funzioni delegate o attribuite corrispondenti a quelle della fascia funzionale regionale a cui appartiene ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente od organo stessi.
Per i provvedimenti relativi al personale comandato si applicano le stesse norme previste dalla legge 20 luglio 1973 n. 25 Sito esterno, modificata con legge 20 luglio 1973 n. 26 Sito esterno, per il personale posto alle dipendenze dell'ufficio di Presidenza del Consiglio, intendendosi sostituito a tale ufficio l'organo esecutivo del soggetto delegatario o competente.
Titolo III
NORME GENERALI RELATIVE ALLA DELEGA O ALL'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE REGIONALI IN MATERIA DI OPERE PORTUALI
Art. 17
Direttive regionali
Le funzioni delegate attribuite con la presente legge dovranno essere esercitate in armonia con gli indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dal Consiglio regionale.
Compete altresì alla Giunta regionale impartire direttive agli enti delegati e agli organi competenti.
Tali direttive potranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti od organi suddetti.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Le funzioni stesse dovranno essere esercitate rispettando inoltre le procedure previste dalle leggi applicabili nelle singole fattispecie, in quanto compatibili con la presente legge.
Art. 18
Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
L'esercizio delle funzioni delegate o attribuite dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:
- assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi programmati;
- garantire la economicità degli interventi stessi e la migliore esecuzione delle opere;
- ricercare in qualsiasi fase della programmazione, della progettazione e della esecuzione dei lavori la collaborazione e la partecipazione delle organizzazioni ed associazioni economiche, sociali e professionali interessate;
- osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli artt. 59 e 60 dello Statuto regionale.
Tutti i provvedimenti adottati nell'esercizio della delega o delle funzioni attribuite saranno tempestivamente comunicati alla Giunta regionale.
La Regione e gli enti delegati od organi competenti sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Art. 19
Ripartizione delle funzioni delegate o attribuite fra gli organi dei soggetti delegati o competenti
Prima d'iniziare l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite, i soggetti destinatari della delega o dell'attribuzione determinano con atto motivato del maggiore organo deliberante la ripartizione delle funzioni stesse fra i propri organi.
Tale deliberazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla Regione, che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Art. 20
Sostituzione
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può disporre un congruo termine per l'adozione del provvedimento; decorso il quale, la Giunta stessa nomina un Commissario per il compimento dell'atto.
Art. 21
Revoca
La revoca delle funzioni regionali, delegate o attribuite con la presente legge, è di norma attuata, con legge regionale, nei confronti di tutti i soggetti di uguale livello istituzionale.
La revoca nei confronti del singolo ente o organo è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi e delle direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.
Art. 22
Definitività degli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
Gli enti delegati e gli organi competenti debbono, nell'assunzione degli atti, nell'espletamento dei servizi e nell'esecuzione delle opere, fare espressa menzione della delega o attribuzione di cui sono destinatari.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 23
Fondi per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
A partire dall'esercizio finanziario 1977, all'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge sono destinati i fondi che verranno stanziati sui capitoli di bilancio corrispondenti a quelli appresso elencati del bilancio per l'esercizio 1976, dei quali si riportano numero, denominazione e stanziamenti, ed in sostituzione degli stessi:
a) per le funzioni di cui alla lettera a) dell'articolo 9 della presente legge:
Cap.66100 (73355)"Costruzione di opere portuali e di opere edilizie a servizio dell'attività regionale portuale, installazione di impianti e di attrezzature fisse per il carico, lo scarico ed il deposito di merci, nonché per il traffico dei passeggeri, nei porti classificati di Cattolica, Cesenatico, Porto Garibaldi e Rimini (II e III classe della seconda categoria) e nel porto di Goro (L.R. 26 agosto 1974 n. 43 - Art. 4 L.R. 24 gennaio 1975 n. 5)"
L.2.000.000.000
b) per le funzioni di cui alle lettere b) ed f) dello stesso articolo 9:
Cap.66200 Sito esterno (73365) "Contributi costanti trentacinquennali per l'esecuzione di opere portuali di interesse di enti locali (già capitolo 5697 del bilancio del ministero dei LL.PP.; art. 9 legge 3 agosto 1949 n. 589 Sito esterno)"
L.80.000.000
c) per le funzioni di cui alle lettere c) ed e) dello stesso art. 9:
Cap.19100 Sito esterno (36100) "Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, escavazione di porti (cap. 1090 del bilancio Min. LL.PP.)" - (art. 1 lettera b, L.R. 26 agosto 1974 n. 43; art. 2, lett. g, D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 Sito esterno)
L.600.000.000
d) per le funzioni di cui alla lettera d) dello stesso art. 9:
Cap.66250 (73370) "Acquisti, recuperi, rinnovazioni e riparazioni di mezzi effossori regionali (già cap. 5675 del bilancio del ministero dei LL.PP.)"
per memoria
Art. 24
Finanziamento per l'elaborazione dei piani regolatori e dei progetti di massima dei porti ed approdi
Per fare fronte all'onere derivante dalle norme di cui ai commi primo, quarto e nono del precedente articolo 5, è autorizzata la iscrizione di un apposito capitolo di spesa in ciascuno dei bilanci regionali per gli esercizi 1976, 1977 e 1978, dotato di uno stanziamento di L.20.000.000.
Per fare fronte all'onere derivante dalle norme di cui al decimo comma dello stesso art. 5, è autorizzata la iscrizione di un apposito capitolo di spesa in ciascuno dei bilanci regionali per gli esercizi 1976, 1977 e 1978, dotato di uno stanziamento di L.20.000.000.
Art. 25
Spese connesse all'esercizio delle funzioni delegate o attribuite
A partire dall'esercizio finanziario 1977 è autorizzata l'iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo, dotato di uno stanziamento di lire 10 milioni, per il rimborso delle spese sostenute dagli enti o dagli organi per l'esercizio delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge.
Con deliberazione del Consiglio regionale verranno stabiliti, in collaborazione con gli enti delegati e con gli organi competenti, i criteri di ripartizione e di erogazione della somma sopra indicata.
Art. 26
Copertura delle spese
All'onere di L.40.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, l'amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 1976, fa fronte mediante il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposita voce dell'elenco n. 3 annesso a quel bilancio medesimo, in applicazione della legge 27 febbraio 1955 n. 64 Sito esterno.
Titolo V
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 27
Abrogazione di norme
Art. 28
Applicazione delle norme relative ai programmi regionali di finanziamento di opere portuali e alla delega od attribuzioni di funzioni amministrative
abrogato
Art. 29
Porti ed approdi turistici e fluviali già costruiti o costruendi anteriormente alla legge di approvazione del piano regionale di coordinamento
Fino alla data dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, la costruzione di nuovi porti ed approdi turistici e di nuovi porti ed approdi fluviali, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri Enti pubblici, potrà aver luogo esclusivamente sulla base di un'intesa fra la Giunta regionale ed il Comune interessato, sentita la Provincia e su conforme parere della competente Commissione consiliare.
Art. 30
Classificazione di porti regionali
Il Consiglio regionale, prima dell'approvazione del Piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, potrà, su proposta della Giunta, classificare regionali quei porti già comunali che assumano un ruolo equiparabile a quello svolto dai porti attualmente classificati regionali.
La Giunta regionale formula le sue proposte d'intesa con i Comuni, le Province e il Comitato circondariale di Rimini,(1)in quanto territorialmente interessati.

Note del Redattore:

Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 Sito esterno "Istituzione della Provincia di Rimini"

Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".

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