LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE(2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 29
(sostituito da art. 8 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)
Porti ed approdi turistici e fluviali già costruiti o costruendi anteriormente alla legge di approvazione del piano regionale di coordinamento
Fino alla data dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del Piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, la costruzione di nuovi porti ed approdi turistici e di nuovi porti ed approdi fluviali, anche se non comportante oneri a carico della Regione o di altri Enti pubblici, potrà aver luogo esclusivamente sulla base di un'intesa fra la Giunta regionale ed il Comune interessato, sentita la Provincia e su conforme parere della competente Commissione consiliare.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini"
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".