LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 19
RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE DELL'EMILIA-ROMAGNA - PIANO REGIONALE DI COORDINAMENTO - ATTRIBUZIONE E DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE(2)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 30
(sostituito da art. 9 L.R. 9 marzo 1983 n. 11)
Classificazione di porti regionali
Il Consiglio regionale, prima dell'approvazione del Piano regionale integrato dei trasporti di cui all'art. 3 della Legge regionale 1 dicembre 1979 n. 45, potrà, su proposta della Giunta, classificare regionali quei porti già comunali che assumano un ruolo equiparabile a quello svolto dai porti attualmente classificati regionali.
La Giunta regionale formula le sue proposte d'intesa con i Comuni, le Province e il Comitato circondariale di Rimini,(1)in quanto territorialmente interessati.
Note del Redattore:
Si veda ora il D.Lgs 6 marzo 1992, n. 252 "Istituzione della Provincia di Rimini"
Ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 29 la legge in esame è modificata relativamente a " procedure di programmazione e di finanziamento di strutture ed infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico da realizzare da parte della Regione, di province, comuni, comunità montane, consorzi di enti locali ".