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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 20

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER IL COMPLETAMENTO DEL TRASFERIMENTO DELL'ABITATO DI SUCCISO (COMUNE DI RAMISETO) - DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 agosto 1977 n. 36

Titolo II
DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 7

(aggiunte lettere c1) e c2) al comma 2 da articolo unico

L.R. 24 agosto 1977 n. 36 Sito esterno)

L'amministrazione provinciale di Reggio Emilia è delegata ad esercitare, d'intesa con il Comune di Ramiseto e la Comunità montana, le funzioni amministrative e adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 118-terzo comma della Costituzione e dell'articolo 57-primo comma dello statuto regionale.
La delega comprende in particolare:
a) la predisposizione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e l'approvazione del progetto generale di massima di cui al precedente articolo 5, garantendo, sia nella fase di redazione che in quella di approvazione, la partecipazione degli abitanti di Succiso mediante pubbliche assemblee e dibattiti;
b) la determinazione della spesa ammissibile per ogni nucleo familiare;
c) il coordinamento della progettazione e la realizzazione degli alloggi ivi compresa la redazione dei progetti esecutivi e l'esecuzione delle opere su incarico dei nuclei familiari interessati;
c1) l'approvazione dei progetti degli alloggi da costruire;
c2) a determinazione e la erogazione degli eventuali contributi al Comune di Ramiseto per l'acquisizione delle aree resesi necessarie o che si renderanno necessarie per la costruzione degli alloggi di cui all'art. 2 lett. b) punto 5;
d) la determinazione e la erogazione del contributo per il pagamento delle spese sostenute dal Comune di Ramiseto in caso di variante al piano regolatore di cui all'art. 3;
e) la demolizione dei fabbricati e dei ricoveri provvisori precedentemente occupati nell'abitato di Succiso e la determinazione dei fabbricati o di parte dei fabbricati da conservare ai sensi dell'art. 4-quarto comma, previa predisposizione dei relativi progetti di spesa;
f) la redazione, l'approvazione e la realizzazione dei progetti esecutivi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base del progetto generale di massima;
g) la redazione, l'approvazione e la realizzazione del progetto esecutivo della stalla sociale;
h) il collaudo dei fabbricati e delle opere costruiti con contributi o a totale carico della Regione;
i) l'erogazione dei contributi regionali agli aventi diritto e il pagamento delle opere finanziate a totale carico della Regione.
Art. 8
Per gli appalti, i collaudi ed i pagamenti alle imprese esecutrici dei lavori, l'amministrazione provinciale delegata applica le norme di cui al titolo II della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, in quanto non in contrasto con la presente legge.
Per l'erogazione dei contributi ai nuclei familiari che eseguono in proprio i lavori di costruzione degli alloggi ammessi a contributo regionale, l'amministrazione provinciale predetta provvede:
a) per il 50% del contributo in corso d'opera, previa verifica tecnico-contabile che l'interessato ha eseguito almeno un terzo dei lavori previsti nel progetto relativo;
b) per il 40% del contributo in ulteriore corso d'opera, previa verifica tecnico-contabile che l'interessato ha eseguito almeno due terzi dei lavori previsti nel progetto relativo ed ha effettivamente impiegato la somma di cui alla precedente lettera a) per i lavori stessi;
c) per il 10%, sulla base del collaudo dei lavori e della spesa effettivamente sostenuta dagli interessati.
Art. 9
Ai fini dell'erogazione dei contributi e dei pagamenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8, sono autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito a favore dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, sia in conto competenza che in conto residui.
Le predette aperture di credito non possono superare, per ciascun anno, gli stanziamenti di cui al precedente articolo 1 e sono disposte sulla base degli impegni di spesa effettivamente assunti dalla predetta amministrazione provinciale a termini dei precedenti articoli, risultanti da atti deliberativi divenuti esecutivi.
Il presidente dell'amministrazione provinciale dispone l'erogazione di pagamenti mediante appositi ordini a firma propria e del responsabile dell'ufficio di ragioneria della Provincia.
Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente primo comma vengono richiamate, nei limiti della loro applicabilità, le disposizioni di cui agli articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10
Per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche ed esecutive, connesse all'attuazione della presente legge ed a richiesta dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, la Giunta regionale può disporre il comando presso l'amministrazione delegataria di uno o più collaboratori regionali.
Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge presso l'ente delegatario mansioni inerenti alle funzioni delegate corrispondenti a quelle della qualifica funzionale regionale a cui appartiene, ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente medesimo.
Per i provvedimenti relativi al personale comandato si applicano le stesse norme previste dalla legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale posto alle dipendenze dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, intendendosi sostituito a tale ufficio l'organo esecutivo dell'ente delegatario.
Art. 11
Le funzioni delegate a norma della presente legge dovranno essere esercitate in armonia con gli eventuali indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dal Consiglio regionale.
Compete altresì alla Giunta regionale impartire direttive all'ente delegato. Tali direttive potranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e sia stato sentito l'ente delegato.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 12
L'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:
- assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi;
- garantire la economicità e produttività degli interventi e la migliore esecuzione delle opere.
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali, l'ente delegato è inoltre tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.
La Regione e l'ente delegato sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Art. 13
Alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge sono applicabili le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del ministero del tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe), recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori.
Ai lavori suddetti sono inoltre applicabili le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974 n. 8 Sito esterno, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.
Art. 14
L'ente delegato è tenuto a rispettare, nell'esercizio delle funzioni delegate, le procedure previste dalle leggi applicabili nelle singole fattispecie, in quanto compatibili con la presente legge.
La delega comprende, oltre all'approvazione dei progetti, anche il compimento di tutti i successivi e conseguenti atti di gestione, ivi compresa l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.
L'approvazione del progetto generale di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 5, ivi compresi il centro civico, la chiesa ed edificio annesso per servizi religiosi, e l'approvazione dei progetti esecutivi di dette opere e della stalla sociale nonché l'approvazione dei progetti degli alloggi da parte dell'Ente delegato, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori.
Le deliberazioni di approvazione di tali progetti saranno tempestivamente trasmesse alla Giunta regionale.
Il corrispettivo delle funzioni delegate sarà determinato dalla Giunta regionale in accordo con l'amministrazione provinciale di Reggio Emilia d'intesa con la Comunità montana e il Comune di Ramiseto, e graverà sul capitolo di spesa prevista per il finanziamento della presente legge.
Art. 15
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale a compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta stessa.
Art. 16
La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata, con legge regionale, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.
Art. 17
Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate, l'ente destinatario, con motivati provvedimenti del maggior organo deliberante, determina la ripartizione delle funzioni predette fra i propri organi.
Tali provvedimenti dovranno essere tempestivamente comunicati alla Regione, che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Art. 18
L'ente delegato, nell'assumere gli atti, nell'espletare i servizi e nell'eseguire le opere effettuate nel corso della delega, deve fare espressa menzione della delega di cui è destinatario.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.

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