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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 aprile 1976, n. 20

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER IL COMPLETAMENTO DEL TRASFERIMENTO DELL'ABITATO DI SUCCISO (COMUNE DI RAMISETO) - DELEGA DELLE RELATIVE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 24 agosto 1977 n. 36

INDICE

Espandere area tit1 Titolo I - INTERVENTI REGIONALI
Espandere area tit2 Titolo II - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Espandere area tit3 Titolo III - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Espandere area tit4 Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI
Titolo I
INTERVENTI REGIONALI
Art. 1
Per il completamento attuativo del trasferimento dell'abitato di Succiso, frazione del Comune di Ramiseto, in località Varvilla della stessa frazione - disposto con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 9 dicembre 1968 ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 23 dicembre 1966, n. 1142 - è autorizzata la spesa di L.1.250.000.000 a carico della Regione, rispettivamente sul bilancio preventivo dell'esercizio 1975 per Lire 400.000.000, sul bilancio 1976 per Lire 100.000.000, sul bilancio 1977 per L.400.000.000, sul bilancio 1978 per L.350.000.000.
Art. 2
Gli stanziamenti di cui all'articolo precedente sono destinati:
a) quanto a L.550.000.000, alla concessione di contributi in capitale per la costruzione di nuovi alloggi, a favore delle famiglie per le quali è previsto il trasferimento;
b) quanto a L.500.000.000: 1) completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel nuovo abitato di Varvilla, ivi comprese la viabilità pubblica, la rete idrica e fognaria, l'illuminazione pubblica e la sistemazione delle aree pubbliche; 2) realizzazione di un centro civico per le attività pubbliche, sociali, sanitarie e culturali, e chiesa e edificio annesso per servizi religiosi; 3) lavori di demolizione dei fabbricati e dei ricoveri provvisori precedentemente occupati nell'abitato di Succiso; 4) erogazione di un contributo al Comune di Ramiseto per le spese da sostenere nel caso di una eventuale variante al piano regolatore di cui al successivo articolo 3; 5) erogazione di eventuali contributi al Comune di Ramiseto per l'acquisizione delle aree resesi necessarie o che si renderanno necessarie per la costruzione degli alloggi. L'onere della spesa per i lavori di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 è a totale carico della Regione;
c) quanto a L.200.000.000, alla costruzione di una stalla sociale, ivi compresi le attrezzature e gli impianti annessi. Con tale somma verranno rimborsate all'amministrazione provinciale di Reggio Emilia le spese da questa sostenute, a tale fine, anche prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 3

(modificato comma 1, sostituito comma 3 e aggiunto comma

dopo l'ultimo da articolo unico L.R. 24 agosto 1977 n. 36)

Lo stanziamento di L.550.000.000, di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, è riservato alla concessione di contributi esclusivamente a favore delle famiglie iscritte nell'apposito elenco predisposto dal Comune di Ramiseto in sede di formazione del piano regolatore del nuovo abitato di Varvilla - adottato dal citato comune con deliberazione n. 62 del 4 giugno 1969 ed approvato con decreto del provveditore regionale alle OO.PP, per l'Emilia-Romagna n. 11366 in data 7 agosto 1970 - e ratificato dallo stesso comune con deliberazione n. 58 del 5 aprile 1975 od eventualmente modificato od integrato dallo stesso Consiglio Comunale, purché dette famiglie, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano effettivamente residenti e dimoranti nella frazione di Succiso e non abbiano beneficiato, per lo stesso titolo, di contributi o altre provvidenze a carico dello Stato, dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia o di altri enti pubblici.
I contributi di cui al precedente comma sono concessi fino al 95% della spesa ammissibile per la costruzione degli alloggi nel nuovo abitato di Varvilla.
Ai fini della determinazione della spesa ammissibile a contributo viene assunto l'importo effettivamente indispensabile per la costruzione degli alloggi fino all'importo massimo di L.14.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di una o due persone, di L.17.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di almeno tre persone, di L.21.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari di almeno cinque persone o di nuclei familiari di almeno due persone che, con l'alloggio, intendono trasferire le loro attività di pubblico esercizio esercitate nell'abitato di Succiso, di Lire 23.000.000 per unità immobiliare di nuclei familiari con almeno sette persone o di nuclei familiari con almeno tre persone che, con l'alloggio, intendono trasferire le loro attività di pubblico esercizio esercitate nell'abitato di Succiso. Il contributo non può essere assegnato per più di una unità immobiliare per ciascuna delle famiglie iscritte nell'elenco di cui al precedente 1° comma.
Nella predetta spesa ammissibile a contributo è escluso il costo del terreno, in quanto gratuitamente assegnato dal Comune di Ramiseto.
Nello stanziamento di cui al presente articolo confluisce la somma di L.400.000.000 assegnata alla Regione col decreto del ministero dei LL.PP. n. 69 del 30 aprile 1975; per l'utilizzazione di tale somma, verranno altresì osservate le eventuali direttive appositamente emanate dallo stesso ministero.
Le somme previste nello stanziamento di Lire 550.000.000 per i fini di cui al presente articolo e che residuano dopo la concessione dei contributi per la costruzione degli alloggi, possono essere utilizzate dall'Ente delegato per la realizzazione delle opere indicate nei punti b) e c) del precedente articolo 2.
Art. 4
Nella costruzione dei nuovi alloggi di Varvilla, finanziati a norma della presente legge, dovrà essere rispettato il piano regolatore di cui al precedente articolo 3 e le sue eventuali varianti approvate nei modi di legge. La tipologia delle nuove costruzioni dovrà essere informata alle norme sull'edilizia economica e popolare.
Entro trenta giorni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità dei singoli nuovi alloggi, i nuclei familiari interessati sono tenuti a trasferirvisi, abbandonando contestualmente i fabbricati ed i ricoveri provvisori precedentemente occupati nell'abitato di Succiso.
I predetti fabbricati e ricoveri provvisori di Succiso, entro i due mesi successivi, verranno, rispettivamente, demoliti o rimossi a norma dell'art. 72 della legge 9 luglio 1908 n. 445 Sito esterno.
Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini verranno demoliti o rimossi i fabbricati ed i ricoveri provvisori già occupati dai nuclei familiari trasferitisi, o che si trasferiranno nel frattempo, negli alloggi costruiti nell'abitato di Varvilla con contributi o provvidenze dello Stato, dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia o di altri enti pubblici.
Possono essere preservati dalla demolizione fabbricati o parte di fabbricati che, sotto il profilo architettonico e strutturale, siano in grado di costituire testimonianza dell'antico insediamento di Succiso e semprechè ciò non costituisca pregiudizio alla pubblica incolumità.
I fabbricati o le parti di fabbricati conservati non potranno avere altra destinazione d'uso se non quella di testimonianza storica.
Per l'acquisizione delle aree non ancora di proprietà del Comune di Ramiseto ed occorrenti alla costruzione dei nuovi alloggi in Varvilla sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, saranno applicate le norme della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno.
Il Comune di Ramiseto, che si è assunto l'onere di mettere a disposizione l'area necessaria alla costruzione dei nuovi alloggi in base alla presente legge, contestualmente all'atto di cessione dell'area stessa dovrà stipulare con gli assegnatari apposita convenzione, per atto pubblico, la quale deve prevedere:
a) le caratteristiche tipologiche degli edifici da costruire;
b) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
c) la regolamentazione delle modalità circa l'eventuale alienazione dell'immobile o la costituzione su di esso di diritti reali di godimento con la indicazione dei criteri per la fissazione dell'eventuale prezzo di vendita o di locazione;
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.
Gli assegnatari di alloggi costruiti con i contributi dello Stato, dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia o di altri enti pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge potranno richiedere ed ottenere dal Comune di Ramiseto la commutazione del vincolo di inalienabilità, costituito sull'immobile, con la convenzione di cui al precedente comma.
Art. 5
La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, ha luogo nel rispetto del piano regolatore di cui all'art. 3 e delle sue eventuali varianti e sulla base di un progetto generale di massima predisposto ed approvato nei modi indicati nel successivo articolo 7.
Le opere predette, previo collaudo, vengono consegnate al Comune di Ramiseto ed entrano a far parte del suo demanio o patrimonio indisponibile.
Il Comune di Ramiseto provvederà immediatamente, dopo la consegna di cui al comma precedente, ad assegnare la chiesa e edificio annesso per servizi religiosi alla competente autorità ecclesiastica in uso gratuito e perpetuo a condizione che a detti chiesa e edificio venga mantenuta la destinazione d'uso prevista nel provvedimento di assegnazione.
Art. 6
La stalla sociale di cui alla lettera c) del precedente articolo 2, previo collaudo, verrà consegnata al Comune di Ramiseto, entrando a far parte del suo patrimonio indisponibile.
Il Comune di Ramiseto provvederà ad assegnare la predetta stalla sociale in uso gratuito e congiunto ai nuclei familiari di Varvilla interessati all'allevamento e al ricovero del bestiame, e a regolare con apposita convenzione i rapporti nascenti con detta assegnazione.
Titolo II
DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 7

(aggiunte lettere c1) e c2) al comma 2 da articolo unico

L.R. 24 agosto 1977 n. 36 Sito esterno)

L'amministrazione provinciale di Reggio Emilia è delegata ad esercitare, d'intesa con il Comune di Ramiseto e la Comunità montana, le funzioni amministrative e adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 118-terzo comma della Costituzione e dell'articolo 57-primo comma dello statuto regionale.
La delega comprende in particolare:
a) la predisposizione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e l'approvazione del progetto generale di massima di cui al precedente articolo 5, garantendo, sia nella fase di redazione che in quella di approvazione, la partecipazione degli abitanti di Succiso mediante pubbliche assemblee e dibattiti;
b) la determinazione della spesa ammissibile per ogni nucleo familiare;
c) il coordinamento della progettazione e la realizzazione degli alloggi ivi compresa la redazione dei progetti esecutivi e l'esecuzione delle opere su incarico dei nuclei familiari interessati;
c1) l'approvazione dei progetti degli alloggi da costruire;
c2) a determinazione e la erogazione degli eventuali contributi al Comune di Ramiseto per l'acquisizione delle aree resesi necessarie o che si renderanno necessarie per la costruzione degli alloggi di cui all'art. 2 lett. b) punto 5;
d) la determinazione e la erogazione del contributo per il pagamento delle spese sostenute dal Comune di Ramiseto in caso di variante al piano regolatore di cui all'art. 3;
e) la demolizione dei fabbricati e dei ricoveri provvisori precedentemente occupati nell'abitato di Succiso e la determinazione dei fabbricati o di parte dei fabbricati da conservare ai sensi dell'art. 4-quarto comma, previa predisposizione dei relativi progetti di spesa;
f) la redazione, l'approvazione e la realizzazione dei progetti esecutivi per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base del progetto generale di massima;
g) la redazione, l'approvazione e la realizzazione del progetto esecutivo della stalla sociale;
h) il collaudo dei fabbricati e delle opere costruiti con contributi o a totale carico della Regione;
i) l'erogazione dei contributi regionali agli aventi diritto e il pagamento delle opere finanziate a totale carico della Regione.
Art. 8
Per gli appalti, i collaudi ed i pagamenti alle imprese esecutrici dei lavori, l'amministrazione provinciale delegata applica le norme di cui al titolo II della legge regionale 24 marzo 1975 n. 18, in quanto non in contrasto con la presente legge.
Per l'erogazione dei contributi ai nuclei familiari che eseguono in proprio i lavori di costruzione degli alloggi ammessi a contributo regionale, l'amministrazione provinciale predetta provvede:
a) per il 50% del contributo in corso d'opera, previa verifica tecnico-contabile che l'interessato ha eseguito almeno un terzo dei lavori previsti nel progetto relativo;
b) per il 40% del contributo in ulteriore corso d'opera, previa verifica tecnico-contabile che l'interessato ha eseguito almeno due terzi dei lavori previsti nel progetto relativo ed ha effettivamente impiegato la somma di cui alla precedente lettera a) per i lavori stessi;
c) per il 10%, sulla base del collaudo dei lavori e della spesa effettivamente sostenuta dagli interessati.
Art. 9
Ai fini dell'erogazione dei contributi e dei pagamenti di cui ai precedenti articoli 7 e 8, sono autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, apposite aperture di credito a favore dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, sia in conto competenza che in conto residui.
Le predette aperture di credito non possono superare, per ciascun anno, gli stanziamenti di cui al precedente articolo 1 e sono disposte sulla base degli impegni di spesa effettivamente assunti dalla predetta amministrazione provinciale a termini dei precedenti articoli, risultanti da atti deliberativi divenuti esecutivi.
Il presidente dell'amministrazione provinciale dispone l'erogazione di pagamenti mediante appositi ordini a firma propria e del responsabile dell'ufficio di ragioneria della Provincia.
Per il funzionamento delle aperture di credito di cui al precedente primo comma vengono richiamate, nei limiti della loro applicabilità, le disposizioni di cui agli articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10
Per l'espletamento delle attività istruttorie, tecniche ed esecutive, connesse all'attuazione della presente legge ed a richiesta dell'amministrazione provinciale di Reggio Emilia, la Giunta regionale può disporre il comando presso l'amministrazione delegataria di uno o più collaboratori regionali.
Il personale comandato ai sensi del comma precedente svolge presso l'ente delegatario mansioni inerenti alle funzioni delegate corrispondenti a quelle della qualifica funzionale regionale a cui appartiene, ed è posto alle dipendenze funzionali dell'ente medesimo.
Per i provvedimenti relativi al personale comandato si applicano le stesse norme previste dalla legge regionale 20 luglio 1973 n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, per il personale posto alle dipendenze dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, intendendosi sostituito a tale ufficio l'organo esecutivo dell'ente delegatario.
Art. 11
Le funzioni delegate a norma della presente legge dovranno essere esercitate in armonia con gli eventuali indirizzi politici, amministrativi e programmatici deliberati dal Consiglio regionale.
Compete altresì alla Giunta regionale impartire direttive all'ente delegato. Tali direttive potranno essere vincolanti solo se conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e sia stato sentito l'ente delegato.
Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 12
L'esercizio delle funzioni delegate con la presente legge dovrà, comunque, ispirarsi ai seguenti criteri:
- assicurare la massima celerità e tempestività nella realizzazione degli interventi;
- garantire la economicità e produttività degli interventi e la migliore esecuzione delle opere.
Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali, l'ente delegato è inoltre tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.
La Regione e l'ente delegato sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle relative funzioni.
Art. 13
Alla esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge sono applicabili le agevolazioni finanziarie di cui al decreto del ministero del tesoro 25 novembre 1972 (e successive modifiche e proroghe), recante disposizioni per la concessione di anticipazioni alle imprese appaltatrici di lavori.
Ai lavori suddetti sono inoltre applicabili le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1974 n. 8 Sito esterno, recante norme in materia di appalti di opere pubbliche.
Art. 14
L'ente delegato è tenuto a rispettare, nell'esercizio delle funzioni delegate, le procedure previste dalle leggi applicabili nelle singole fattispecie, in quanto compatibili con la presente legge.
La delega comprende, oltre all'approvazione dei progetti, anche il compimento di tutti i successivi e conseguenti atti di gestione, ivi compresa l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo.
L'approvazione del progetto generale di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all'articolo 5, ivi compresi il centro civico, la chiesa ed edificio annesso per servizi religiosi, e l'approvazione dei progetti esecutivi di dette opere e della stalla sociale nonché l'approvazione dei progetti degli alloggi da parte dell'Ente delegato, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori.
Le deliberazioni di approvazione di tali progetti saranno tempestivamente trasmesse alla Giunta regionale.
Il corrispettivo delle funzioni delegate sarà determinato dalla Giunta regionale in accordo con l'amministrazione provinciale di Reggio Emilia d'intesa con la Comunità montana e il Comune di Ramiseto, e graverà sul capitolo di spesa prevista per il finanziamento della presente legge.
Art. 15
In caso di inerzia dell'ente delegato, la Giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro un congruo termine; decorso il quale a compimento dei singoli atti provvede direttamente la Giunta stessa.
Art. 16
La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata, con legge regionale, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.
Il Consiglio regionale osserverà le stesse modalità previste per il conferimento e disciplinerà, contestualmente, i rapporti non ancora definiti.
Art. 17
Prima di iniziare l'esercizio delle funzioni delegate, l'ente destinatario, con motivati provvedimenti del maggior organo deliberante, determina la ripartizione delle funzioni predette fra i propri organi.
Tali provvedimenti dovranno essere tempestivamente comunicati alla Regione, che ne curerà la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
Art. 18
L'ente delegato, nell'assumere gli atti, nell'espletare i servizi e nell'eseguire le opere effettuate nel corso della delega, deve fare espressa menzione della delega di cui è destinatario.
Gli atti assunti nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo. Non è ammesso ricorso all'amministrazione regionale.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 19
All'onere complessivo di L.1.250.000.000, l'amministrazione regionale provvede:
a) per la quota di L.400.000.000 posta a carico dell'esercizio finanziario 1975, con la equivalente disponibilità stanziata sul capitolo di spesa 88170 del bilancio dell'esercizio 1975 iscritto fra le contabilità speciali "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dallo Stato" in seguito all'assegnazione statale disposta con il decreto del ministero dei lavori pubblici, 30 aprile 1975 n. 69, da destinare a contributi a fondo perduto a favore di lavoratori dipendenti od autonomi per interventi di cui all'art. 49 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 Sito esterno;
b) per la quota di L.100.000.000 a carico dell'esercizio 1976, con la iscrizione di un apposito capitolo di spesa sul bilancio dell'esercizio medesimo, la cui copertura finanziaria è garantita dal maggiore gettito previsto per l'esercizio 1976 sulla tassa regionale di circolazione;
c) per le quote di L.400.000.000 e di L.350.000.000 poste rispettivamente a carico degli esercizi finanziari 1977 e 1978, mediante la reiscrizione, sul bilancio degli stessi esercizi, del capitolo istituito ai sensi della precedente lettera b), alla cui copertura finanziaria sarà provveduto mediante la utilizzazione di quota parte dei fondi assegnati alla Regione Emilia-Romagna in ciascuno dei due esercizi, ai sensi dell'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno, per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.
Art. 20
Al bilancio di previsione per l'esercizio 1976 è apportata la seguente variazione:
STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA
a) Variazione in diminuzione:
Cap.75100 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione
L.100.000.000
b) Variazione in aumento:
Cap.71110 Interventi straordinari della Regione per il completamento del trasferimento dell'abitato di Succiso, in Comune di Ramiseto (Reggio Emilia) - titolo II - sezione III - rubrica 12ª - categoria 11ª (c.n.i.)
L.100.000.000
Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 21
Qualora agli aventi diritto di cui al precedente art. 3, siano concessi, posteriormente al 1° maggio 1975 ed a carico dello Stato o di altri enti pubblici, contributi o altre provvidenze per la costruzione dei nuovi alloggi in Varvilla, l'intervento regionale avrà luogo ad integrazione di tali contributi o provvidenze e fino alla concorrenza massima di cui allo stesso art. 3.
Art. 22
Coloro che esercitano in Succiso una attività ricettiva alberghiera, ivi compresa la gestione di locande, e che a seguito del trasferimento dell'abitato intendono ricostruire l'azienda nel nuovo insediamento di Varvilla, possono beneficiare delle provvidenze previste dalla legge regionale n. 16 del 14 marzo 1975.
A tal fine, e in deroga a quanto disposto dall'art. 13 della legge richiamata, gli interessati possono far domanda dei contributi in conto ammortamento mutui sulle somme che fanno carico all'esercizio 1976, entro trenta dall'entrata in vigore della presente legge.
L'importo di tali contributi sarà attribuito alla Provincia di Reggio Emilia in supero alle quote che le saranno assegnate in sede di riparto delle somme stanziate sul bilancio di previsione 1976.

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