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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 05 giugno 1976, n. 21

PRIMO FINANZIAMENTO DELLA SPESA DERIVANTE DAL CONCORSO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA NEL PAGAMENTO DEL COSTO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO PER L'UTILIZZAZIONE OTTIMALE E PER LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 69 dell' 8 giugno 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla SpA IDROSER, costituita a sensi della legge regionale 5 giugno 1975, n. 44, la propria quota di concorso nella spesa per le attività di studio, pianificazione settoriale e progettazione di massima concernenti il " piano regionale per la salvaguardia e l'utilizzazione ottimale delle risorse idriche in Emilia - Romagna ", di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 90 in data 26 febbraio 1975, modificata dalla deliberazione n. 173 del 23 aprile 1975.
A tal fine viene stanziata nel bilancio preventivo per l'esercizio 1976, quale primo finanziamento della spesa, la somma complessiva di lire 310.000.000.
Al finanziamento della restante quota di spesa a carico della Regione verrà provveduto con successivo provvedimento legislativo regionale, previa valutazione del costo complessivo dell'elaborazione del predetto piano e determinazione del conseguente concorso complessivo regionale nella spesa, a norma delle richiamate deliberazioni del Consiglio regionale.
Art. 2
Alla erogazione dei finanziamenti indicati nel precedente articolo, ivi compreso il pagamento di eventuali acconti, nonchè alla determinazione dei criteri e della modalità di erogazione, sarà provveduto con apposite deliberazioni della Giunta regionale.
Art. 3
Alla spesa di L.310.000.000, l'amministrazione regionale provvede mediante la iscrizione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, dotato di uno stanziamento di L.310.000.000, ed il prelevamento per pari importo dal fondo di cui al capitolo 48100 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione " del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, in applicazione della legge 27 febbraio 1955, n. 64 Sito esterno e nel rispetto della destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 9 dell'elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 5 giugno 1976

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