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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 10
Vaccinazione contro la rosolia
La vaccinazione contro la rosolia è praticata gratuitamente alle minori in fase pre - pubere e preferibilmente nel corso del decimo anno di età, previo assenso scritto della persona esercitante la potesta.
La vaccinazione è programmata dai consorzi ed è effettuata direttamente nella scuola dell'obbligo, previo accordo con le autorità scolastiche, tramite operatori sanitari dipendenti dai consorzi, o alle dipendenze degli Enti consorziati, o da operatori di altri enti convenzionati col consorzio stesso e specificatamente dagli ufficiali sanitari, dai medici scolastici, dai medici condotti e da ogni altro medico degli enti convenzionati.
L'operatore sanitario può escludere dal trattamento vaccinale le minori che presentano agli esami sierologici un titolo anticorpale specifico non inferiore a 1/ 32.
Per ogni trattamento vaccinale è rilasciata certificazione e viene effettuata la relativa registrazione sia nella scheda sanitaria scolastica individuale sia presso gli uffici del servizio consortile per la profilassi delle malattie infettive.
Prima dell'intervento vaccinale, genitori e insegnanti sono informati e sensibilizzati mediante idonei interventi di educazione sanitaria.
Possono essere sottoposte gratuitamente a vaccinazione, dietro loro esplicita richiesta, le donne in età feconda, purchè siano sicuramente non gravide e previa adeguata informazione ed educazione sanitaria e contracettiva, onde evitare il concepimento nei quattro mesi immediatamente successivi alla vaccinazione. Le interdette dovranno avere l'assenso scritto del tutore e le minorenni di chi esercita la potestà.

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