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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 11
Organizzazione e coordinamento del servizio
Ai fini della istituzione e della organizzazione del servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell' infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia, e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, i consorzi socio - sanitari si avvalgono del personale dei servizi già istituiti, nonchè di tutti i presidi e i servizi sanitari e sociali degli enti consorziati, comprese le condotte mediche e ostetriche e del personale e delle strutture dei consultori pediatrici e materni della disciolta ONMI, trasferiti agli enti locali con legge 23 dicembre 1975 n. 698 Sito esterno, adottando le necessarie misure di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture stesse. I consorzi stabiliscono altresì le opportune intese con gli enti mutuo - assistenziali e con gli enti ospedalieri.
I compiti affidati dalle norme vigenti all'ufficiale sanitario in materia di assistenza e di vigilanza sanitaria nei riguardi della maternità - infanzia, saranno svolti in stretta collaborazione con il servizio istituito dalla presente legge.

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