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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 12
Gratuità delle prestazioni
Tutte le prestazioni rese anche in regime convenzionale nell'ambito del servizio istituito con la presente legge, eccettuate quelle previste dall'ultimo comma del presente articolo, sono erogate gratuitamente in favore dei cittadini italiani e stranieri, anche dimoranti temporaneamente in un comune della regione Emilia - Romagna. I relativi oneri sono a carico del competente consorzio per i servizi sanitari e sociali, salvo che non si tratti di prestazioni le quali, secondo le vigenti disposizioni, siano a carico di enti mutualistici o di altri enti pubblici.
Tutte le prestazioni rese da enti ospedalieri e da laboratori provinciali di igiene e profilassi, su richiesta del servizio istituito con la presente legge e per la realizzazione delle proprie finalità, sempre che non si tratti di prestazioni a carico, in base alle vigenti disposizioni, di enti mutualistici o di altri enti pubblici, sono gratuite e, per esse, non può essere posto alcun onere a carico del consorzio.
L'onere della prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali, è a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.

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