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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 14
Aggiornamento del personale
In relazione alle finalità ed alle esigenze dei servizi disciplinati dalla presente legge, la Regione promuove corsi di aggiornamento e perfezionamento per operatori sanitari e sociali già in possesso di qualificazione professionale.
In particolare la Regione provvede ad organizzare, attraverso convenzioni con l'università o altre istituzioni pubbliche o private, corsi interdisciplinari di qualificazione per gli operatori che compongono le equipes di cui all'art. 4. La frequenza ai corsi è obbligatoria.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa le tipologie dei corsi ed esercita la vigilanza sul loro espletamento.

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