Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 15
Operatori volontari e tirocinanti
I consorzi per i servizi sanitari e sociali possono autorizzare persone, in aggiunta all'organico del servizio e in possesso dei titoli nelle discipline di cui all'art. 4, a partecipare in qualità di operatori volontari ai servizi istituiti ai sensi della presente legge.
L'attività prevista nel comma precedente non può essere retribuita, nè dà diritto a titoli preferenziali nelle assunzioni.
I consorzi possono altresì ammettere d' intesa con le scuole e gli istituti di appartenenza, in qualità di tirocinanti, studenti iscritti a corsi attinenti le discipline di cui sopra. I tirocinanti possono assistere alle prestazioni fornite dal servizio unicamente previo consenso dei soggetti interessati.
Deve in ogni caso essere fatto salvo il segreto d' ufficio.

Espandi Indice