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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 17
Delega delle funzioni di vigilanza e di controllo
Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali.
Restano di competenza regionale le funzioni amministrative relative ai provvedimenti di nomina dei consigli di amministrazione, di erezione, di fusione, di raggruppamento, di consorzio, di modificazione patrimoniale, di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di autorizzazione al funzionamento e di chiusura delle istituzioni pubbliche e private.
I consorzi per i servizi sanitari e sociali possono predisporre gli interventi e i provvedimenti che ritengono opportuni al fine di integrare e coordinare l'attività delle istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia con gli organismi, gli enti e le associazioni di cui al precedente articolo 11.

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