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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 18
Esercizio delle funzioni delegate
Per l'esercizio delle funzioni delegate, il Consiglio regionale e la Giunta impartiscono direttive agli enti delegatari.
Le direttive della Giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di persistente inerzia nell'esercizio di attività delegate a norma del precedente articolo 17, la Giunta regionale assegna all'ente delegatario un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale può sostituirsi all'ente limitatamente alla sola attività non adempiuta.

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