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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 19
Revoca delle funzioni delegate
La revoca delle funzioni delegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti delegatari.
La revoca nei confronti di un solo ente delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'esercizio delle attività delegate.

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