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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 2
Interventi
Gli interventi per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo, nell'ambito di efficacia della presente legge, sono in particolare:
a) l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza preconcezionale al singolo, alla coppia e alla famiglia per la preparazione alla procreazione libera e responsabile;
b) l'assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia in ordine ai problemi interpersonali, nelle loro implicazioni di carattere psicologico, sanitario e sociale, alla problematica minorile e in particolare agli affidamenti pre - adottivi e alla adozione;
c) l'assistenza psicologica e sociale ai minori in relazione ai servizi integrativi e sostitutivi della famiglia;
d) l'informazione sui problemi della sessualità, la divulgazione delle informazioni sui metodi idonei a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza, sulle condizioni per il loro impiego e sulle loro implicazioni di ordine sanitario e psicologico;
e) l'assistenza medica, psicologica e sociale alla donna che si ponga il problema di interrompere la gravidanza, l'informazione sui casi in cui tale interruzione è consentita dalla legge e sui servizi idonei ad interrompere la gravidanza stessa;
f) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia o dal singolo in ordine alla procreazione libera e responsabile;
g) la prevenzione e la cura dei fattori patologici connessi alla sessualità;
h) la consulenza di genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie;
i) la rilevazione delle problematiche incidenti sulle condizioni familiari e minorili;
l) l'assistenza sanitaria e sociale alla gestante e la tutela del prodotto del concepimento;
m) l'assistenza sanitaria e sociale alla madre e al bambino fin dai primi giorni di vita, anche ai fini della diagnosi precoce delle malattie, della rieducazione funzionale e dell'integrazione sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
n) la vaccinazione contro la rosolia.
Gli interventi di cui al precedente comma debbono essere effettuati nel rispetto delle convinzioni etiche e religiose e dell'integrità fisica degli utenti, garantendo il diritto alla riservatezza e metodologie fondate sulla piena considerazione della persona e del suo ambiente. Tali interventi devono essere altresì finalizzati a migliorare l'educazione sanitaria della popolazione e a promuoverne la crescita culturale.
Il servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia deve attuare la collaborazione con gli organismi scolastici e con quelli giudiziari, in particolare con il tribunale dei minorenni.
Il servizio deve altresì attuare la collaborazione con l'insieme delle strutture sociali e sanitarie del territorio e con i centri medici e di assistenza sociale previsti dal titolo X della legge 22 dicembre 1975, n. 685 Sito esterno, ai fini della lotta contro la droga e del recupero sociale dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

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