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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 20
Oneri finanziari
Agli oneri finanziari derivanti dall'art. 8, ottavo comma, la Regione provvede con fondi stanziati nel capitolo 36300 " Assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi, specie in caso di pubbliche calamità " dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1976 e successivi, che saranno dotati della necessaria disponibilità.
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell' art. 8, nono comma, la Regione provvede mediante la istituzione sullo stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1976 e successivi di un apposito capitolo denominato " Contributi per l'acquisto di prodotti necessari alla terapia delle malattie congenite del metabolismo e della mucoviscidosi ", dotato dello stanziamento di L.75.000.000 e lo storno di pari importo dal capitolo 31850 " Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico. Lotta contro le endemie e le epidemie da cause infettive " del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.

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