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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 3
Servizio consultoriale familiare
Il servizio consultoriale familiare, quale articolazione specifica del complesso dei servizi per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell' l'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia, opera per la realizzazione delle finalità stabilite dalla legge statale 29 luglio 1975, n. 405, e dalla presente legge e, in particolare, per attuare gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente articolo 2, primo comma.
I consorzi per i servizi sanitari e sociali garantiscono, sul territorio di competenza, il servizio consultoriale familiare istituendo e gestendo consultori familiari pubblici. Possono altresì stipulare convenzioni a norma dell'art. 5.
I cittadini possono rivolgersi a servizi consultoriali familiari situati anche in consorzi diversi da quelli in cui risiedono.
Servizi consultoriali familiari possono essere altresì istituiti da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro, previa autorizzazione dalla Giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare regionale, sentito il comitato direttivo del consorzio per i servizi sanitari e sociali.
Il consorzio per i servizi sanitari e sociali, nell' elaborazione della propria programmazione, sente anche il parere dei consultori autorizzati ai sensi del presente articolo.
L'autorizzazione deve essere concessa dopo aver accertato che i servizi consultoriali familiari siano dotati di personale e di attrezzature idonee a realizzare gli obiettivi indicati dalla legge statale 29 luglio 1975, n. 405, e, in particolare, del presente articolo. I consultori pubblici, convenzionati e autorizzati per gli esami di laboratorio, radiologici e per ogni altra ricerca strumentale possono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.
L'attività dei consultori, autorizzati a norma del precedente comma, è soggetta a vigilanza, oltre che della giunta regionale, anche del competente consorzio per i servizi sanitari e sociali, il quale, in caso di gravi carenze nel funzionamento dei servizi o per il venir meno delle condizioni in base alle quali fu concessa l'autorizzazione, può proporre la revoca dell' autorizzazione stessa alla Giunta regionale, la quale procede previa diffida e sentito il parere della competente commissione consiliare.

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