LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976
Art. 4
Operatori dei servizi consultoriali familiari
I servizi consultoriali familiari devono disporre di una equipe multidisciplinare che opera con una metodologia di lavoro di gruppo composta almeno da un medico, da un laureato o uno specializzato in psicologia e da un assistente sociale; possono farne parte altri operatori esperti in discipline ritenute utili per l'attuazione globale delle finalità del servizio.
Gli operatori devono inoltre essere in possesso, ove prescritto, dall'abilitazione all'esercizio professionale.