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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 5
Convenzioni
Al fine di favorire il più ampio sviluppo di esperienze e di moduli operativi nell'area d' intervento dei consultori e per assicurare in maniera completa ed articolata l'erogazione del servizio, i consorzi per i servizi sanitari e sociali possono convenzionarsi con i consultori autorizzati ai sensi del precedente articolo 3.
La Regione può stipulare convenzioni con istituzioni, enti pubblici e privati, regolarmente autorizzati, che gestiscono un servizio consultoriale di elevata e comprovata qualificazione e specializzazione, per favorire avviate sperimentazioni di nuove metodologie e forme di intervento nei servizi consultoriali familiari, aventi una rilevanza di interesse regionale.
La convenzione è stipulata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente commissione del Consiglio regionale.
Le convenzioni di cui al primo e secondo comma debbono in ogni caso prevedere:
a) il programma degli interventi che il servizio intende svolgere;
b) le forme di vigilanza da parte dell'ente pubblico territoriale sulla gestione del servizio;
c) le forme di partecipazione, conformemente a quanto stabilito dal successivo articolo 16;
d) gli strumenti per accertare il numero degli utenti e degli interventi effettuati;
e) la pubblicità dei bilanci;
f) l'impegno a far frequentare agli operatori che compongono l'equipe i corsi di qualificazione di cui all'articolo 14;
g) le modalità per avvalersi delle strutture sanitarie territoriali dei consorzi sanitari e sociali.
Ai soggetti che gestiscono in forma convenzionata servizi consultoriali è concesso dall'ente che stipula la convenzione un contributo annuo il cui ammontare è stabilito nella convenzione stessa.
I consultori convenzionati sono soggetti alle forme di controllo previste dalla presente legge per i consultori istituiti dai consorzi e devono erogare tutte le prestazioni secondo le richieste degli utenti nei termini previsti dal primo comma del precedente articolo 3.

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