Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 7
Prevenzione della malattia emolitica del neonato
Nell'ambito degli interventi per l'assistenza sanitaria e sociale alla gestante, è inclusa la prevenzione della malattia emolitica del neonato da incompatibilità RhMenRh).
La determinazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh della gestante e del partner, la eventuale ricerca, identificazione e titolazione degli anticorpi nel siero della gestante, sono compiti del servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia, il quale li svolge secondo i tempi previsti dalla scheda ostetrica e avvalendosi delle opportune intese di cui al quarto comma dell'articolo precedente.
Tutte le donne Rh (D) negativo, entro settantadue ore dal parto di un feto Rh (D) positivo, o di un feto morto non tipizzabile o di una gravidanza ectopica o di un aborto, previo controllo sierologico che escluda la isoimmunizzazione Rh in atto e previo loro assenso scritto, sono sottoposte a trattamento profilattico mediante somministrazione di immunoglobulina umana anti - D, di cui all'art. 125 del decreto ministeriale 18 giugno 1971.
Sulla scheda ostetrica e sulla cartella clinica di ricovero sono indicati la data e l'ora della somministrazione, la dose, il tipo ed il loto delle immunoglobuline impiegate.
Le madri sottoposte a immunoprofilassi anti - D debbono essere controllate dal servizio del consorzio, per la ricerca di eventuali anticorpi, tra centocinquanta e centottanta giorni dal trattamento profilattico.
Le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e post - natali della MenRh e le indagini relative alla immunoprofilassi debbono essere effettuate presso i centri trasfusionali, i laboratori di indagini chimico - cliniche che ne abbiano le specifiche competenze e i laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Il trattamento immunoprofilattico compete agli enti ospedalieri della regione Emilia - Romagna e alle case di cura convenzionate con la Regione per l'assistenza ostetrica.

Espandi Indice