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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976

Art. 21
Finanziamento del servizio
Agli oneri finanziari per l'espletamento dei compiti affidati ai consorzi per i servizi sanitari e sociali, a norma della presente legge, ivi compreso l'esercizio delle funzioni delegate, la Regione provvede mediante i contributi ai predetti consorzi previsti dal titolo I della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51.
Con apposito provvedimento il Consiglio regionale approva il programma annuale d' intervento, nonchè il riparto del fondo assegnato alla Regione, ai sensi della legge 29 luglio 1975 n. 405 Sito esterno, tenuto conto dei consultori istituiti dai consorzi per i servizi sanitari e sociali o con gli stessi convenzionati.
Dell'ammontare del fondo suddetto una quota fissa di L.15.000.000 è destinata al finanziamento delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 5.
Con lo stesso provvedimento saranno ripartiti i fondi assegnati alla Regione dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 Sito esterno, esclusi quelli destinati al finanziamento degli asili - nido, per la realizzazione dei servizi rivolti alla tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva da parte degli enti locali e dei loro consorzi.

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