LEGGE REGIONALE 10 giugno 1976, n. 22
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO PER LA PROCREAZIONE LIBERA E RESPONSABILE, PER LA TUTELA SANITARIA E SOCIALE DELLA MATERNITA', DELL'INFANZIA E DELL'ETA' EVOLUTIVA, PER L'ASSISTENZA ALLA FAMIGLIA
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 73 dell' 11 giugno 1976
INDICE
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Interventi
Art. 3 - Servizio consultoriale familiare
Art. 4 - Operatori dei servizi consultoriali familiari
Art. 5 - Convenzioni
Art. 6 - Assistenza alla gestante
Art. 7 - Prevenzione della malattia emolitica del neonato
Art. 8 - Diagnosi neonatale di alcune enzimopatie ereditarie, della mucoviscidosi e delle minorazioni dell'udito
Art. 9 - Assistenza alla prima infanzia
Art. 10 - Vaccinazione contro la rosolia
Art. 11 - Organizzazione e coordinamento del servizio
Art. 12 - Gratuità delle prestazioni
Art. 13 - Segreto d' ufficio
Art. 14 - Aggiornamento del personale
Art. 15 - Operatori volontari e tirocinanti
Art. 16 - Gestione sociale del servizio
Art. 17 - Delega delle funzioni di vigilanza e di controllo
Art. 18 - Esercizio delle funzioni delegate
Art. 19 - Revoca delle funzioni delegate
Art. 20 - Oneri finanziari
Art. 21 - Finanziamento del servizio
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
La Regione Emilia - Romagna promuove interventi ai fini della procreazione libera e responsabile, della difesa generalizzata della gravidanza, della prevenzione della mortalità e della morbosità perinatale e infantile e della riabilitazione dei bambini con menomazioni fisiche, psichiche e sensoriali, della tutela sanitaria e sociale dell'infanzia e dei minori, anche in riferimento alle patologie dell'età scolastica, nonchè della tutela sanitaria e sociale della coppia e della famiglia.
Per la realizzazione dei suddetti fini, i consorzi per i servizi sanitari e sociali provvedono alla istituzione e alla gestione del servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia. Detto servizio si articola negli interventi previsti dalla legge statale 29 luglio 1975, n. 405 e negli altri interventi specificatamente rivolti alla tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva.
Per l'attuazione delle finalità di cui al primo comma si provvede secondo le disposizioni della presente legge e di successive leggi regionali che, in particolare, detteranno norme in ordine agli interventi finalizzati alla soluzione della problematica dell' età evolutiva.
Art. 2
Interventi
Gli interventi per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo, nell'ambito di efficacia della presente legge, sono in particolare:
a) l'assistenza psicologica e sociale e la consulenza preconcezionale al singolo, alla coppia e alla famiglia per la preparazione alla procreazione libera e responsabile;
b) l'assistenza al singolo, alla coppia e alla famiglia in ordine ai problemi interpersonali, nelle loro implicazioni di carattere psicologico, sanitario e sociale, alla problematica minorile e in particolare agli affidamenti pre - adottivi e alla adozione;
c) l'assistenza psicologica e sociale ai minori in relazione ai servizi integrativi e sostitutivi della famiglia;
d) l'informazione sui problemi della sessualità, la divulgazione delle informazioni sui metodi idonei a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza, sulle condizioni per il loro impiego e sulle loro implicazioni di ordine sanitario e psicologico;
e) l'assistenza medica, psicologica e sociale alla donna che si ponga il problema di interrompere la gravidanza, l'informazione sui casi in cui tale interruzione è consentita dalla legge e sui servizi idonei ad interrompere la gravidanza stessa;
f) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia o dal singolo in ordine alla procreazione libera e responsabile;
g) la prevenzione e la cura dei fattori patologici connessi alla sessualità;
h) la consulenza di genetica medica per la prevenzione delle malattie ereditarie;
i) la rilevazione delle problematiche incidenti sulle condizioni familiari e minorili;
l) l'assistenza sanitaria e sociale alla gestante e la tutela del prodotto del concepimento;
m) l'assistenza sanitaria e sociale alla madre e al bambino fin dai primi giorni di vita, anche ai fini della diagnosi precoce delle malattie, della rieducazione funzionale e dell'integrazione sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali;
n) la vaccinazione contro la rosolia.
Gli interventi di cui al precedente comma debbono essere effettuati nel rispetto delle convinzioni etiche e religiose e dell'integrità fisica degli utenti, garantendo il diritto alla riservatezza e metodologie fondate sulla piena considerazione della persona e del suo ambiente. Tali interventi devono essere altresì finalizzati a migliorare l'educazione sanitaria della popolazione e a promuoverne la crescita culturale.
Il servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia deve attuare la collaborazione con gli organismi scolastici e con quelli giudiziari, in particolare con il tribunale dei minorenni.
Il servizio deve altresì attuare la collaborazione con l'insieme delle strutture sociali e sanitarie del territorio e con i centri medici e di assistenza sociale previsti dal titolo X della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , ai fini della lotta contro la droga e del recupero sociale dei soggetti che fanno uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 3
Servizio consultoriale familiare
Il servizio consultoriale familiare, quale articolazione specifica del complesso dei servizi per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell' l'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia, opera per la realizzazione delle finalità stabilite dalla legge statale 29 luglio 1975, n. 405, e dalla presente legge e, in particolare, per attuare gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) del precedente articolo 2, primo comma.
I consorzi per i servizi sanitari e sociali garantiscono, sul territorio di competenza, il servizio consultoriale familiare istituendo e gestendo consultori familiari pubblici. Possono altresì stipulare convenzioni a norma dell'art. 5.
I cittadini possono rivolgersi a servizi consultoriali familiari situati anche in consorzi diversi da quelli in cui risiedono.
Servizi consultoriali familiari possono essere altresì istituiti da istituzioni o da enti pubblici e privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro, previa autorizzazione dalla Giunta regionale, con il concorso della competente commissione consiliare regionale, sentito il comitato direttivo del consorzio per i servizi sanitari e sociali.
Il consorzio per i servizi sanitari e sociali, nell' elaborazione della propria programmazione, sente anche il parere dei consultori autorizzati ai sensi del presente articolo.
L'autorizzazione deve essere concessa dopo aver accertato che i servizi consultoriali familiari siano dotati di personale e di attrezzature idonee a realizzare gli obiettivi indicati dalla legge statale 29 luglio 1975, n. 405, e, in particolare, del presente articolo. I consultori pubblici, convenzionati e autorizzati per gli esami di laboratorio, radiologici e per ogni altra ricerca strumentale possono avvalersi degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.
L'attività dei consultori, autorizzati a norma del precedente comma, è soggetta a vigilanza, oltre che della giunta regionale, anche del competente consorzio per i servizi sanitari e sociali, il quale, in caso di gravi carenze nel funzionamento dei servizi o per il venir meno delle condizioni in base alle quali fu concessa l'autorizzazione, può proporre la revoca dell' autorizzazione stessa alla Giunta regionale, la quale procede previa diffida e sentito il parere della competente commissione consiliare.
Art. 4
Operatori dei servizi consultoriali familiari
I servizi consultoriali familiari devono disporre di una equipe multidisciplinare che opera con una metodologia di lavoro di gruppo composta almeno da un medico, da un laureato o uno specializzato in psicologia e da un assistente sociale; possono farne parte altri operatori esperti in discipline ritenute utili per l'attuazione globale delle finalità del servizio.
Gli operatori devono inoltre essere in possesso, ove prescritto, dall'abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 5
Convenzioni
Al fine di favorire il più ampio sviluppo di esperienze e di moduli operativi nell'area d' intervento dei consultori e per assicurare in maniera completa ed articolata l'erogazione del servizio, i consorzi per i servizi sanitari e sociali possono convenzionarsi con i consultori autorizzati ai sensi del precedente articolo 3.
La Regione può stipulare convenzioni con istituzioni, enti pubblici e privati, regolarmente autorizzati, che gestiscono un servizio consultoriale di elevata e comprovata qualificazione e specializzazione, per favorire avviate sperimentazioni di nuove metodologie e forme di intervento nei servizi consultoriali familiari, aventi una rilevanza di interesse regionale.
La convenzione è stipulata dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente commissione del Consiglio regionale.
Le convenzioni di cui al primo e secondo comma debbono in ogni caso prevedere:
a) il programma degli interventi che il servizio intende svolgere;
b) le forme di vigilanza da parte dell'ente pubblico territoriale sulla gestione del servizio;
c) le forme di partecipazione, conformemente a quanto stabilito dal successivo articolo 16;
d) gli strumenti per accertare il numero degli utenti e degli interventi effettuati;
e) la pubblicità dei bilanci;
f) l'impegno a far frequentare agli operatori che compongono l'equipe i corsi di qualificazione di cui all'articolo 14;
g) le modalità per avvalersi delle strutture sanitarie territoriali dei consorzi sanitari e sociali.
Ai soggetti che gestiscono in forma convenzionata servizi consultoriali è concesso dall'ente che stipula la convenzione un contributo annuo il cui ammontare è stabilito nella convenzione stessa.
I consultori convenzionati sono soggetti alle forme di controllo previste dalla presente legge per i consultori istituiti dai consorzi e devono erogare tutte le prestazioni secondo le richieste degli utenti nei termini previsti dal primo comma del precedente articolo 3.
Art. 6
Assistenza alla gestante
L'Assistenza sanitaria e sociale alla gestante si articola in:
- educazione sanitaria individuale e collettiva relativa: all'igiene e alla dietetica della gravidanza; ai più noti fattori nocivi in gravidanza per la salute della donna e del prodotto del concepimento;
- informazione e assistenza relativa ai rapporti esistenti tra gravidanza e ambiente familiare;
- preparazione psicofisica al parto;
- assistenza igienico - sanitaria e sociale alla gestante nell'ambiente di lavoro in collaborazione con il servizio di igiene e medicina del lavoro;
- individuazione precoce e assistenza delle gravidanze a rischio;
- diagnosi precoce delle malattie e anomalie fetali e neonatali.
Per gli interventi suddetti i consorzi per i servizi sanitari e sociali provvedono a dotare ogni gestante di una " scheda ostetrica " che preveda: i fondamentali parametri socio - economici della famiglia; i dati anamnestici lavorativi, sanitari e ostetrici della donna; la valutazione del rischio anamnestico; la valutazione del rischio attuale rilevabile attraverso un preciso calendario di controlli clinici, di laboratorio e strumentali; l'esito delle gravidanze.
La Regione, sulla base delle indicazioni di cui al precedente comma, definisce e trasmette ai consorzi, con le opportune direttive, la scheda ostetrica - tipo da adottare.
I consorzi garantiscono alla gestante, tramite il coordinato utilizzo di tutte le strutture sanitarie esistenti nel territorio, le prestazioni necessarie al continuo aggiornamento della scheda ostetrica; a tal fine stabiliscono le opportune intese con gli istituti preposti affinchè le gestanti possano avvalersi dei diritti previsti dai vigenti ordinamenti degli enti mutuo - assistenziali.
Il piano regionale ospedaliero promuove il riassetto dei reparti ostetrico - ginecologici e pediatrici secondo l'obiettivo di garantire per ogni consorzio una unità funzionale corrispondente al fabbisogno ostetrico e pediatrico di base e di realizzare, su livelli territoriali più ampi, almeno un' unità di più alta qualificazione verso cui debbono essere indirizzate le gravidanze a più elevato rischio.
La Regione emana direttive al fine di una uniforme classificazione del rischio ostetrico.
Art. 7
Prevenzione della malattia emolitica del neonato
Nell'ambito degli interventi per l'assistenza sanitaria e sociale alla gestante, è inclusa la prevenzione della malattia emolitica del neonato da incompatibilità RhMenRh).
La determinazione del gruppo sanguigno e del fattore Rh della gestante e del partner, la eventuale ricerca, identificazione e titolazione degli anticorpi nel siero della gestante, sono compiti del servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell'infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia, il quale li svolge secondo i tempi previsti dalla scheda ostetrica e avvalendosi delle opportune intese di cui al quarto comma dell'articolo precedente.
Tutte le donne Rh (D) negativo, entro settantadue ore dal parto di un feto Rh (D) positivo, o di un feto morto non tipizzabile o di una gravidanza ectopica o di un aborto, previo controllo sierologico che escluda la isoimmunizzazione Rh in atto e previo loro assenso scritto, sono sottoposte a trattamento profilattico mediante somministrazione di immunoglobulina umana anti - D, di cui all'art. 125 del decreto ministeriale 18 giugno 1971.
Sulla scheda ostetrica e sulla cartella clinica di ricovero sono indicati la data e l'ora della somministrazione, la dose, il tipo ed il loto delle immunoglobuline impiegate.
Le madri sottoposte a immunoprofilassi anti - D debbono essere controllate dal servizio del consorzio, per la ricerca di eventuali anticorpi, tra centocinquanta e centottanta giorni dal trattamento profilattico.
Le analisi diagnostiche immunoematologiche prenatali e post - natali della MenRh e le indagini relative alla immunoprofilassi debbono essere effettuate presso i centri trasfusionali, i laboratori di indagini chimico - cliniche che ne abbiano le specifiche competenze e i laboratori provinciali di igiene e profilassi.
Il trattamento immunoprofilattico compete agli enti ospedalieri della regione Emilia - Romagna e alle case di cura convenzionate con la Regione per l'assistenza ostetrica.
Art. 8
Diagnosi neonatale di alcune enzimopatie ereditarie, della mucoviscidosi e delle minorazioni dell'udito
In riferimento agli interventi di cui alla lettera m) dell'art. 2 e in particolare ai fini della diagnosi precoce e del trattamento della fenichetonuria, dell' istidinemia, della galattosemia, della leucinosi e dell'omocistinuria, ed altre eventuali enzimopatie precocemente diagnosticabili e suscettibili di trattamento, tutti i nati vengono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la potestà, a prelievo ematico da praticarsi alla quinta giornata di vita o comunque non prima del quarto giorno dall'inizio dell'alimentazione e, in ogni caso, prima della dimissione del bambino dall'ospedale.
All'esecuzione del prelievo ematico sono tenuti gli enti ospedalieri della regione Emilia - Romagna o le case di cura convenzionate con la Regione per l'assistenza ostetrica o i consorzi per i servizi sanitari e sociali, per i parti a domicilio.
L'esecuzione del prelievo deve essere registrata sulla scheda ostetrica tra le notizie relative all'esito della gravidanza a cura del servizio che lo effettua.
Gli istituti, di cui al secondo comma del presente articolo, debbono immediatamente inviare il campione di sangue prelevato a uno dei laboratori indicati a questo fine dalla Regione.
Il laboratorio ha il compito di interpretare i risultati degli esami eseguiti, di giudicare sulla necessità o meno della loro eventuale ripetizione.
Gli enti ospedalieri della regione Emilia - Romagna e le case di cura convenzionate con la Regione per l'assistenza ostetrica, ai fini della diagnosi precoce della mucoviscidosi (fibrosi cistica) e della prevenzione delle sue complicanze, eseguono le ricerche dell' albumina nel primo meconio e comunque sul meconio emesso non oltre le prime ventiquattro ore di vita o altri eventuali test specifici.
I risultati ottenuti ai sensi dei commi precedenti e le eventuali indicazioni terapeutiche sono trasmessi al consorzio di competenza che provvede a registrarli sulla " scheda pediatrica " di cui al successivo art. 9 e a comunicarli ai soggetti esercenti la potestà sul neonato.
Nel caso di mucoviscidosi, la Giunta regionale provvede all'assegnazione di un contributo " una tantum " di L.300.000 alle famiglie che dimostrino di aver acquistato l'attrezzatura necessaria alla specifica terapia, previo impegno di cederla gratuitamente al consorzio socio - sanitario competente quando venga meno la necessità d' uso. L'ammontare del contributo potrà essere modificato con deliberazione della Giunta regionale, qualora il costo delle attrezzature subisca ragguardevoli variazioni.
Nel caso di malattie congenite del metabolismo e di mucoviscidosi, la Giunta regionale assegna altresì contributi annuali, nella misura massima di L.500.000, a favore delle famiglie bisognose, sentito il parere del consorzio socio - sanitario competente, per l'acquisto di prodotti necessari alla terapia, che non siano già a completo carico degli enti mutualistici ed assistenziali.
La Regione promuove, a partire dagli ospedali che dispongono delle strutture per l'assistenza alle gravidanze e ai neonati a rischio, la istituzione di servizi di audiometria neonatale per la diagnosi precoce delle minorazioni dell'udito.
Art. 9
Assistenza alla prima infanzia
La tutela sanitaria e sociale della prima infanzia si articola, inoltre, in interventi atti ad assicurare:
- l'assistenza domiciliare alla puerpera ed al neonato;
- il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale del bambino;
- la diagnosi precoce, la rieducazione funzionale e l'integrazione sociale degli handicappati;
- le vaccinazioni dell'obbligo ed altre eventuali;
- i servizi integrativi della famiglia;
- i servizi sostitutivi della famiglia nel caso di bambini esposti o in stato di abbandono e in attesa di affidamento o adozione;
- l'educazione sanitaria individuale e collettiva relativa all'igiene e alla dietetica della prima infanzia, alla prevenzione degli incidenti domestici, allo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei primi anni di vita.
Il controllo dello sviluppo del bambino si attua con interventi domiciliari, ambulatoriali, nell'asilo - nido, nelle altre strutture sociali per l'infanzia attraverso i servizi territoriali dei consorzi.
A tali fini il consorzio provvede a dotare ogni bambino di una " scheda pediatrica " che preveda: i dati neonatali desunti dalla scheda ostetrica nella parte relativa all'esito della gravidanza; l'anamnesi familiare, alimentare e patologica; il calendario dei controlli dello sviluppo neoromotorio e sensoriale; il calendario dei controlli clinici generali e delle vaccinazioni.
La Regione, sulla base delle indicazioni di cui al precedente comma, definisce a trasmettere ai consorzi, con le opportune direttive, la scheda pediatrica, tipo da adottare.
I consorzi garantiscono al bambino, tramite il coordinato utilizzo di tutte le strutture sanitarie esistenti nel territorio, le prestazioni necessarie al continuo aggiornamento della scheda pediatrica; a tal fine stabiliscono le opportune intese con gli istituti preposti, affinchè i bambini possano avvalersi dei diritti previsti dai vigenti ordinamenti degli enti mutuo - assistenziali.
La riabilitazione dei bambini handicappati è assicurata dalle strutture dei consorzi con interventi di rieducazione funzionale e di integrazione sociale, evitando di norma il ricorso alla istituzionalizzazione.
Art. 10
Vaccinazione contro la rosolia
La vaccinazione contro la rosolia è praticata gratuitamente alle minori in fase pre - pubere e preferibilmente nel corso del decimo anno di età, previo assenso scritto della persona esercitante la potesta.
La vaccinazione è programmata dai consorzi ed è effettuata direttamente nella scuola dell'obbligo, previo accordo con le autorità scolastiche, tramite operatori sanitari dipendenti dai consorzi, o alle dipendenze degli Enti consorziati, o da operatori di altri enti convenzionati col consorzio stesso e specificatamente dagli ufficiali sanitari, dai medici scolastici, dai medici condotti e da ogni altro medico degli enti convenzionati.
L'operatore sanitario può escludere dal trattamento vaccinale le minori che presentano agli esami sierologici un titolo anticorpale specifico non inferiore a 1/ 32.
Per ogni trattamento vaccinale è rilasciata certificazione e viene effettuata la relativa registrazione sia nella scheda sanitaria scolastica individuale sia presso gli uffici del servizio consortile per la profilassi delle malattie infettive.
Prima dell'intervento vaccinale, genitori e insegnanti sono informati e sensibilizzati mediante idonei interventi di educazione sanitaria.
Possono essere sottoposte gratuitamente a vaccinazione, dietro loro esplicita richiesta, le donne in età feconda, purchè siano sicuramente non gravide e previa adeguata informazione ed educazione sanitaria e contracettiva, onde evitare il concepimento nei quattro mesi immediatamente successivi alla vaccinazione. Le interdette dovranno avere l'assenso scritto del tutore e le minorenni di chi esercita la potestà.
Art. 11
Organizzazione e coordinamento del servizio
Ai fini della istituzione e della organizzazione del servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, dell' infanzia e dell'età evolutiva, per l'assistenza alla famiglia, e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge, i consorzi socio - sanitari si avvalgono del personale dei servizi già istituiti, nonchè di tutti i presidi e i servizi sanitari e sociali degli enti consorziati, comprese le condotte mediche e ostetriche e del personale e delle strutture dei consultori pediatrici e materni della disciolta ONMI, trasferiti agli enti locali con legge 23 dicembre 1975 n. 698 , adottando le necessarie misure di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture stesse. I consorzi stabiliscono altresì le opportune intese con gli enti mutuo - assistenziali e con gli enti ospedalieri.
I compiti affidati dalle norme vigenti all'ufficiale sanitario in materia di assistenza e di vigilanza sanitaria nei riguardi della maternità - infanzia, saranno svolti in stretta collaborazione con il servizio istituito dalla presente legge.
Art. 12
Gratuità delle prestazioni
Tutte le prestazioni rese anche in regime convenzionale nell'ambito del servizio istituito con la presente legge, eccettuate quelle previste dall'ultimo comma del presente articolo, sono erogate gratuitamente in favore dei cittadini italiani e stranieri, anche dimoranti temporaneamente in un comune della regione Emilia - Romagna. I relativi oneri sono a carico del competente consorzio per i servizi sanitari e sociali, salvo che non si tratti di prestazioni le quali, secondo le vigenti disposizioni, siano a carico di enti mutualistici o di altri enti pubblici.
Tutte le prestazioni rese da enti ospedalieri e da laboratori provinciali di igiene e profilassi, su richiesta del servizio istituito con la presente legge e per la realizzazione delle proprie finalità, sempre che non si tratti di prestazioni a carico, in base alle vigenti disposizioni, di enti mutualistici o di altri enti pubblici, sono gratuite e, per esse, non può essere posto alcun onere a carico del consorzio.
L'onere della prescrizione dei prodotti farmaceutici, compresi gli anticoncezionali, è a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria.
Art. 13
Segreto d' ufficio
Gli operatori del servizio istituito dalla presente legge e di quelli privati autorizzati sono tenuti al rispetto del segreto d' ufficio in ordine a qualsiasi notizia di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni, comprese quelle relative alla gestione delle schede ostetrica e pediatrica.
Art. 14
Aggiornamento del personale
In relazione alle finalità ed alle esigenze dei servizi disciplinati dalla presente legge, la Regione promuove corsi di aggiornamento e perfezionamento per operatori sanitari e sociali già in possesso di qualificazione professionale.
In particolare la Regione provvede ad organizzare, attraverso convenzioni con l'università o altre istituzioni pubbliche o private, corsi interdisciplinari di qualificazione per gli operatori che compongono le equipes di cui all'art. 4. La frequenza ai corsi è obbligatoria.
La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, fissa le tipologie dei corsi ed esercita la vigilanza sul loro espletamento.
Art. 15
Operatori volontari e tirocinanti
I consorzi per i servizi sanitari e sociali possono autorizzare persone, in aggiunta all'organico del servizio e in possesso dei titoli nelle discipline di cui all'art. 4, a partecipare in qualità di operatori volontari ai servizi istituiti ai sensi della presente legge.
L'attività prevista nel comma precedente non può essere retribuita, nè dà diritto a titoli preferenziali nelle assunzioni.
I consorzi possono altresì ammettere d' intesa con le scuole e gli istituti di appartenenza, in qualità di tirocinanti, studenti iscritti a corsi attinenti le discipline di cui sopra. I tirocinanti possono assistere alle prestazioni fornite dal servizio unicamente previo consenso dei soggetti interessati.
Deve in ogni caso essere fatto salvo il segreto d' ufficio.
Art. 16
Gestione sociale del servizio
I consorzi socio - sanitari, al fine di realizzare quanto disposto dall'art. 5 dello statuto della Regione Emilia - Romagna e assunto pure a fondamento delle attività dei consorzi stessi dai relativi statuti, anche al fine di verificare l'idoneità delle strutture ed il funzionamento del servizio, promuovono e attuano, in tutte le fasi di programmazione e gestione del servizio previsto dalla presente legge, le più ampie forme di partecipazione degli utenti nonchè degli enti, degli organismi di decentramento comunale e delle associazioni, in particolare femminili, nei quali si esprimono democraticamente gli interessi e le volontà delle popolazioni.
Art. 17
Delega delle funzioni di vigilanza e di controllo
Le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sulle istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia sono delegate ai consorzi per i servizi sanitari e sociali.
Restano di competenza regionale le funzioni amministrative relative ai provvedimenti di nomina dei consigli di amministrazione, di erezione, di fusione, di raggruppamento, di consorzio, di modificazione patrimoniale, di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di autorizzazione al funzionamento e di chiusura delle istituzioni pubbliche e private.
I consorzi per i servizi sanitari e sociali possono predisporre gli interventi e i provvedimenti che ritengono opportuni al fine di integrare e coordinare l'attività delle istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e la protezione della maternità e dell'infanzia con gli organismi, gli enti e le associazioni di cui al precedente articolo 11.
Art. 18
Esercizio delle funzioni delegate
Per l'esercizio delle funzioni delegate, il Consiglio regionale e la Giunta impartiscono direttive agli enti delegatari.
Le direttive della Giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano stati sentiti gli enti delegati.
Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.
In caso di persistente inerzia nell'esercizio di attività delegate a norma del precedente articolo 17, la Giunta regionale assegna all'ente delegatario un congruo termine per provvedere.
Trascorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale può sostituirsi all'ente limitatamente alla sola attività non adempiuta.
Art. 19
Revoca delle funzioni delegate
La revoca delle funzioni delegate può essere disposta con legge regionale nei confronti di tutti gli enti delegatari.
La revoca nei confronti di un solo ente delegatario è consentita con legge regionale in caso di grave e persistente violazione delle direttive o per inerzia continuata nell'esercizio delle attività delegate.
Art. 20
Oneri finanziari
Agli oneri finanziari derivanti dall'art. 8, ottavo comma, la Regione provvede con fondi stanziati nel capitolo 36300 " Assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi, specie in caso di pubbliche calamità " dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari 1976 e successivi, che saranno dotati della necessaria disponibilità.
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell' art. 8, nono comma, la Regione provvede mediante la istituzione sullo stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 1976 e successivi di un apposito capitolo denominato " Contributi per l'acquisto di prodotti necessari alla terapia delle malattie congenite del metabolismo e della mucoviscidosi ", dotato dello stanziamento di L.75.000.000 e lo storno di pari importo dal capitolo 31850 " Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico. Lotta contro le endemie e le epidemie da cause infettive " del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.
Art. 21
Finanziamento del servizio
Agli oneri finanziari per l'espletamento dei compiti affidati ai consorzi per i servizi sanitari e sociali, a norma della presente legge, ivi compreso l'esercizio delle funzioni delegate, la Regione provvede mediante i contributi ai predetti consorzi previsti dal titolo I della legge regionale 21 novembre 1974, n. 51.
Con apposito provvedimento il Consiglio regionale approva il programma annuale d' intervento, nonchè il riparto del fondo assegnato alla Regione, ai sensi della legge 29 luglio 1975 n. 405 , tenuto conto dei consultori istituiti dai consorzi per i servizi sanitari e sociali o con gli stessi convenzionati.
Dell'ammontare del fondo suddetto una quota fissa di L.15.000.000 è destinata al finanziamento delle convenzioni stipulate dalla Regione ai sensi del secondo comma dell'articolo 5.
Con lo stesso provvedimento saranno ripartiti i fondi assegnati alla Regione dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 , esclusi quelli destinati al finanziamento degli asili - nido, per la realizzazione dei servizi rivolti alla tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva da parte degli enti locali e dei loro consorzi.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 10 giugno 1976