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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1976, n. 26

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DEL TURISMO NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 9 luglio 1976

Art. 3
Entità dei contributi
Per realizzare il programma di iniziativa indicate nel precedente articolo la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle Comunità montane interessate, nei tre esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978, per un importo complessivo di lire 3.000.000.000, subordinatamente al preventivo reperimento dei mezzi finanziari di anno in anno necessari.
I contributi alle Comunità montane non potranno nel corso del triennio essere superiori all'ammontare a fianco di ciascuna indicato:
- Comunità montana dell'Appennino bolognese 1 L.392.000.000
- Comunità montana dell'Appennino forlivese L.308.000.000
- Comunità montana dell'Alto Appennino modenese L.686.000.000
- Comunità montana dell'Appennino Modena - Centro L.70.000.000
- Comunità montana dell'Appennino reggiano L.532.000.000
- Comunità montana dell'Appennino Parma - Ovest L.180.000.000
- Comunità montana dell'Appennino Parma - Est L.482.000.000
- Comunità montana dell'Appennino piacentino L.350.000.000
I contributi regionali alle singole Comunità montane non potranno altresì superare il 70% della spesa effettivamente sostenuta e accertata in sede di liquidazione finale.
Le Comunità montane potranno realizzare le iniziative indicate nel precedente articolo sia direttamente, sia attraverso i Comuni della Comunità direttamente interessati, sia associandosi con altri enti pubblici, con enti di diritto pubblico e con privati.
Nel caso di società con privati la erogazione dei contributi è subordinata alla partecipazione maggioritaria in essa degli enti pubblici.

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