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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1976, n. 26

PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA E DEL TURISMO NELLE ZONE MONTANE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 86 del 9 luglio 1976

Art. 7
Copertura finanziaria ed autorizzazione a contrarre mutui
Al finanziamento delle spese autorizzate ai sensi del precedente art. 6 la Regione Emilia - Romagna provvederà mediante l'accensione di mutui per l'importo complessivo di L.1.000.000.000. Detti mutui potranno avere un ammortamento di durata fino a venti anni.
Essi saranno estinguibili in rate semestrali posticipate, ad un tasso non superiore al 13% annuo, oneri fiscali esclusi. E' autorizzata a tal fine l'iscrizione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976.
La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interesse dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. In via sussidiaria la Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate semestrali di ammortamento e di interesse dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale delle entrate riscosse, le somme necessarie per gli adempimenti di cui ai precedenti commi.
L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in annue L.143.000.000 a partire dall'esercizio 1976 fino all' esercizio 1995.
Esso farà carico ad appositi capitoli di spesa che verranno iscritti, distinti per quota di rimborso del capitale e per quota di interessi, sui bilanci di previsione a partire dal 1976.
Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quelle previste dal quinto comma o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.
Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale che per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie e d' ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 del RD 18 novembre 1923, n. 2440.
All'onere complessivo di annue L.143.000.000 la Regione Emilia - Romagna fa fronte, per l'esercizio finanziario 1976 mediante la istituzione di due appositi capitoli nello stato di previsione della spesa dell'anno medesimo:
- quanto a L.130.000.000 per quota interessi nella rata annua di ammortamento del mutuo;
- quanto a L.13.000.000 per quota capitale nella rata annua di ammortamento del mutuo.
Alla maggiore spesa complessiva di L.143.000.000 prevista per l'esercizio 1976 nei confronti dell'esercizio 1975, l'amministrazione regionale fa fronte con parte del previsto incremento naturale del fondo comune spettante alla Regione Emilia - Romagna ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno.

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