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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1976, n. 27

INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI PER L'ACQUISTO, DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI, DI VEICOLI DA DESTINARE AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 9 luglio 1976

Art. 1
Ai fini dell'acquisto di veicoli nuovi da destinare ai servizi di trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale, gestiti ai sensi del TU 10 ottobre 1925 n. 2578, la Regione Emilia - Romagna concede ai consorzi dei trasporti pubblici, costituiti fra comuni e province, un contributo nella misura massima del 70% e comunque non inferiore al 50% del costo della fornitura.
I veicoli di cui al comma precedente dovranno possedere le caratteristiche funzionali di cui al decreto 6 dicembre 1975 n. 5106 del ministro dei trasporti, per gli autobus costruiti sino al 31 dicembre 1976, ed ai successivi decreti ministeriali menzionati nell'art. 4 del predetto decreto ministeriale per i veicoli costruiti posteriormente al 1 gennaio 1977.

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