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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1976, n. 27

INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI PER L'ACQUISTO, DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI, DI VEICOLI DA DESTINARE AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 9 luglio 1976

Art. 3
La liquidazione delle somme, di cui all'articolo precedente, è disposta dalla Giunta regionale sulla base della produzione delle deliberazioni di acquisto dei veicoli regolarmente assunte da parte dei consorzi destinatari del contributo regionale. In dette deliberazioni deve essere indicato il numero dei veicoli oggetto della fornitura, il costo complessivo della fornitura stessa comprensivo degli oneri fiscali, le ditte fornitrici, la copertura finanziaria della parte di spesa non finanziata col contributo regionale, nonchè la espressa dichiarazione che i veicoli oggetto dell'acquisto sono rispondenti alle caratteristiche funzionali stabilite nel decreto ministeriale 6 dicembre 1975 richiamato all'art. 1.
All'atto della presentazione della deliberazione di cui al comma precedente, ed a richiesta dei consorzi interessati, la giunta regionale disporrà l'erogazione di un acconto non superiore al 50% del contributo regionale.
La residua quota a saldo del contributo sarà erogata all'atto della presentazione della dichiarazione di rispondenza dei veicoli da rilasciarsi dagli uffici provinciali della MCTC, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 1975 sopracitato, nonchè della documentazione attestante l'utilizzazione del precedente acconto per il pagamento dei veicoli stessi.
Qualora i consorzi destinatari del contributo regionale non esibiscano, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione completa prevista dal primo comma del presente articolo, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può deliberare di assegnare le relative somme o quote di esse ad altro consorzio, compreso fra quelli di cui al precedente articolo, su apposita e documentata richiesta del consorzio stesso per l'acquisto di ulteriori nuovi veicoli.
Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi interessati non abbiano fatto pervenire la documentazione di cui al precedente terzo comma, il contributo regionale viene revocato dalla giunta regionale, la quale provvede inoltre al recupero delle somme erogate in via di acconto.
Le somme risultanti, rese disponibili a seguito della revoca di cui al comma precedente, sono assegnate dal consiglio regionale su proposta della giunta secondo quanto previsto dal precedente quarto comma.

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