LEGGE REGIONALE 08 luglio 1976, n. 27
INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI PER L'ACQUISTO, DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI, DI VEICOLI DA DESTINARE AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 9 luglio 1976
Art. 4
Per gli esercizi finanziari 1977, 1978 e 1979, la Regione provvederà a stanziare appositi fondi, per la concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 1, in sede di approvazione delle leggi di bilancio preventivo dei rispettivi esercizi.
I piani di ripartizione dei fondi, di cui al comma precedente, sono deliberati dal consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti i presidenti dei consorzi per i bacini di traffico nonchè la commissione di cui all'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 46 , ed in base ai criteri di cui al secondo comma del precedente art. 2.
Per la liquidazione e l'erogazione delle somme predette si applica il procedimento indicato nel precedente articolo 3.