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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1976, n. 27

INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI PER L'ACQUISTO, DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI, DI VEICOLI DA DESTINARE AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 9 luglio 1976

Art. 6
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'anno 1976 a complessive L.7.120.594.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, dotato di uno stanziamento di L.7.120.594.000 ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75300 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma alla voce n. 4 dell'elenco n. 6 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato ", annesso al bilancio medesimo.

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