LEGGE REGIONALE 08 luglio 1976, n. 27
INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI PER L'ACQUISTO, DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI, DI VEICOLI DA DESTINARE AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 9 luglio 1976
Art. 8
Qualora e fintanto che il servizio pubblico di trasporto di persone di interesse locale o regionale sia gestito ai sensi del TU 10 ottobre 1925, n. 2578, direttamente da singoli comuni o province, i consorzi nel cui bacino di traffico ricadono tali comuni o province sono autorizzati a richiedere alla Regione il contributo previsto dalla presente legge a nome e per conto degli enti stessi, per subconcederlo successivamente a loro favore.