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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 08 luglio 1976, n. 27

INTERVENTI FINANZIARI REGIONALI PER L'ACQUISTO, DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI, DI VEICOLI DA DESTINARE AL TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 87 del 9 luglio 1976

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Ai fini dell'acquisto di veicoli nuovi da destinare ai servizi di trasporto pubblico di persone, di interesse locale o regionale, gestiti ai sensi del TU 10 ottobre 1925 n. 2578, la Regione Emilia - Romagna concede ai consorzi dei trasporti pubblici, costituiti fra comuni e province, un contributo nella misura massima del 70% e comunque non inferiore al 50% del costo della fornitura.
I veicoli di cui al comma precedente dovranno possedere le caratteristiche funzionali di cui al decreto 6 dicembre 1975 n. 5106 del ministro dei trasporti, per gli autobus costruiti sino al 31 dicembre 1976, ed ai successivi decreti ministeriali menzionati nell'art. 4 del predetto decreto ministeriale per i veicoli costruiti posteriormente al 1 gennaio 1977.
Art. 2
Per la concessione dei contributi regionali di cui al precedente articolo, è autorizzata per l'esercizio 1976 la spesa di L.7.120.594.000.
Entro il limite della predetta autorizzazione di spesa, sono concessi contributi regionali ai seguenti consorzi fra comuni e province, nella misura massima a fianco di ciascuno indicata, rapportata alle dimensioni dei servizi gestiti nel rispettivo bacino di traffico, alle esigenze di rinnovo del parco autobus ed ai programmi predisposti dai consorzi stessi.
Bacino di traffico di Piacenza
- Consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici nella città di Piacenza e nel bacino di traffico di interesse della sua provincia L.232.824.000
Bacino di traffico di Parma
- Consorzio per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico comprensoriale di Parma L.605.059.000
Bacino di traffico di Reggio Emilia
- Consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici nella provincia di Reggio Emilia L.863.360.000
Bacino di traffico di Modena
- Consorzio per i servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico di Modena L.1.025.417.000
Bacino di traffico di Bologna
- Consorzio per l'esercizio dei trasporti pubblici della città di Bologna e del suo bacino di traffico comprensoriale L.2.391.931.000
Bacino di traffico di Ferrara
- Consorzio per la programmazione e per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico nel bacino di traffico ferrarese L.702.718.000
Bacino di traffico Romagnolo
- Consorzio interprovinciale romagnolo L.1.299.285.000
Art. 3
La liquidazione delle somme, di cui all'articolo precedente, è disposta dalla Giunta regionale sulla base della produzione delle deliberazioni di acquisto dei veicoli regolarmente assunte da parte dei consorzi destinatari del contributo regionale. In dette deliberazioni deve essere indicato il numero dei veicoli oggetto della fornitura, il costo complessivo della fornitura stessa comprensivo degli oneri fiscali, le ditte fornitrici, la copertura finanziaria della parte di spesa non finanziata col contributo regionale, nonchè la espressa dichiarazione che i veicoli oggetto dell'acquisto sono rispondenti alle caratteristiche funzionali stabilite nel decreto ministeriale 6 dicembre 1975 richiamato all'art. 1.
All'atto della presentazione della deliberazione di cui al comma precedente, ed a richiesta dei consorzi interessati, la giunta regionale disporrà l'erogazione di un acconto non superiore al 50% del contributo regionale.
La residua quota a saldo del contributo sarà erogata all'atto della presentazione della dichiarazione di rispondenza dei veicoli da rilasciarsi dagli uffici provinciali della MCTC, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 1975 sopracitato, nonchè della documentazione attestante l'utilizzazione del precedente acconto per il pagamento dei veicoli stessi.
Qualora i consorzi destinatari del contributo regionale non esibiscano, entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione completa prevista dal primo comma del presente articolo, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può deliberare di assegnare le relative somme o quote di esse ad altro consorzio, compreso fra quelli di cui al precedente articolo, su apposita e documentata richiesta del consorzio stesso per l'acquisto di ulteriori nuovi veicoli.
Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi interessati non abbiano fatto pervenire la documentazione di cui al precedente terzo comma, il contributo regionale viene revocato dalla giunta regionale, la quale provvede inoltre al recupero delle somme erogate in via di acconto.
Le somme risultanti, rese disponibili a seguito della revoca di cui al comma precedente, sono assegnate dal consiglio regionale su proposta della giunta secondo quanto previsto dal precedente quarto comma.
Art. 4
Per gli esercizi finanziari 1977, 1978 e 1979, la Regione provvederà a stanziare appositi fondi, per la concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 1, in sede di approvazione delle leggi di bilancio preventivo dei rispettivi esercizi.
I piani di ripartizione dei fondi, di cui al comma precedente, sono deliberati dal consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti i presidenti dei consorzi per i bacini di traffico nonchè la commissione di cui all'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 46 Sito esterno, ed in base ai criteri di cui al secondo comma del precedente art. 2.
Per la liquidazione e l'erogazione delle somme predette si applica il procedimento indicato nel precedente articolo 3.
Art. 5
I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 18 dicembre 1973 n. 46 Sito esterno, modificata dalla legge 26 agosto 1974 n. 44 Sito esterno.
Art. 6
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'anno 1976 a complessive L.7.120.594.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante la iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, dotato di uno stanziamento di L.7.120.594.000 ed il prelevamento di pari importo dal fondo di cui al capitolo 75300 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, secondo la esatta destinazione attribuita a tale somma alla voce n. 4 dell'elenco n. 6 " Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione finanziati con i contributi speciali dello Stato ", annesso al bilancio medesimo.
Art. 7
Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1976, sono apportate le seguenti variazioni: PARTE SPESA
a) Variazione in aumento
Cap. 66800 Contributi per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone (art. 17 DL 13 agosto 1975, n. 377 Sito esterno, modificato con legge 16 ottobre 1975, n. 493 Sito esterno;
art. 15 DL 13 agosto 1975, n. 376 Sito esterno, modificato con legge 16 ottobre 1975, n. 492 Sito esterno) ( cni) (Titolo II - Sezione 3a, Rubrica 2a - Categoria 11a) L.7.120.594.000
b) Variazione in diminuzione
Cap. 75300 Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione, finanziati con i contributi speciali dello Stato a norma dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno ovvero con i fondi aventi destinazione specifica attribuiti alla Regione da leggi speciali dello Stato L.7.120.594.000
Art. 8
Qualora e fintanto che il servizio pubblico di trasporto di persone di interesse locale o regionale sia gestito ai sensi del TU 10 ottobre 1925, n. 2578, direttamente da singoli comuni o province, i consorzi nel cui bacino di traffico ricadono tali comuni o province sono autorizzati a richiedere alla Regione il contributo previsto dalla presente legge a nome e per conto degli enti stessi, per subconcederlo successivamente a loro favore.
Art. 9
La presente legge è dichiarata urgente a termine dell'art. 44, secondo comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia - Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 luglio 1976

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