LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n. 28
MODIFICA ALL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1975, N. 36" CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI D' EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA "
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 14 luglio 1976
Art. 1
L'art. 8 della legge 28 maggio 1975 n. 36 , è sostituito dal seguente:
" La concessione dei contributi compete alla giunta regionale o, su delega di questa, al presidente o ad un componente della giunta stessa sulla base della comprovata regolarità e completezza della documentazione di cui al precedente art. 7.
Per i contributi concernenti gli interventi di cui all'art. 2 non è tassativa la dimostrazione dell'ottenimento del mutuo.
La erogazione dei contributi ha inizio a partire dalla esecutività del provvedimento di concessione del contributo di cui al 1 comma del presente articolo, subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione probatoria:
a) per interventi di cui all'art. 1: contratto di mutuo;
b) per gli interventi di cui all'art. 2: stato d' avanzamento dei lavori corrispondente ad almeno il 10% degli stessi;
c) per gli interventi di cui all'art. 3:
- copia del contratto di mutuo, ovvero copia del provvedimento di concessione del prefinanziamento da parte di un istituto di credito;
- stato di avanzamento dei lavori pari ad almeno il 20% dell'investimento ammesso a contributo. I contributi potranno essere erogati agli enti beneficiari in una unica soluzione annua o erogati direttamente all'istituto di credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata ovvero secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo, secondo le indicazioni concordate con gli enti beneficiari interessati ".