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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 13 luglio 1976, n. 28

MODIFICA ALL'ART. 8 DELLA LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1975, N. 36" CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER AGEVOLARE LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA RISTRUTTURAZIONE E IL RISANAMENTO DI COMPLESSI D' EDILIZIA PUBBLICA RESIDENZIALE DI PROPRIETA' DEGLI IACP O DA ESSI GESTITI, NONCHE' PER AGEVOLARE LA COSTRUZIONE DA PARTE DI COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA, AGEVOLATA E CONVENZIONATA "

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 89 del 14 luglio 1976

INDICE

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
L'art. 8 della legge 28 maggio 1975 n. 36 Sito esterno, è sostituito dal seguente:
" La concessione dei contributi compete alla giunta regionale o, su delega di questa, al presidente o ad un componente della giunta stessa sulla base della comprovata regolarità e completezza della documentazione di cui al precedente art. 7.
Per i contributi concernenti gli interventi di cui all'art. 2 non è tassativa la dimostrazione dell'ottenimento del mutuo.
La erogazione dei contributi ha inizio a partire dalla esecutività del provvedimento di concessione del contributo di cui al 1 comma del presente articolo, subordinatamente alla presentazione della seguente documentazione probatoria:
a) per interventi di cui all'art. 1: contratto di mutuo;
b) per gli interventi di cui all'art. 2: stato d' avanzamento dei lavori corrispondente ad almeno il 10% degli stessi;
c) per gli interventi di cui all'art. 3:
- copia del contratto di mutuo, ovvero copia del provvedimento di concessione del prefinanziamento da parte di un istituto di credito;
- stato di avanzamento dei lavori pari ad almeno il 20% dell'investimento ammesso a contributo. I contributi potranno essere erogati agli enti beneficiari in una unica soluzione annua o erogati direttamente all'istituto di credito mutuante, a scadenza semestrale posticipata ovvero secondo le scadenze delle rate di ammortamento del mutuo, secondo le indicazioni concordate con gli enti beneficiari interessati ".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 - secondo comma dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 13 luglio 1976

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