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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1976, n. 31

ESERCIZIO VENATORIO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA - ROMAGNA - ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 1974, N. 33

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 93 del 20 luglio 1976

INDICE

Art. 2 - Fauna protetta
Art. 3 - Selvaggina per la quale è ammesso l'esercizio venatorio
Art. 4 - Popolamento eccessivo
Art. 5 - Tutela dell'incremento della selvaggina e dell'equilibrio biologico nelle zone di ripopolamento, nelle oasi di protezione e nelle bandite
Art. 6 - Stagione venatoria
Art. 7 - Giornata venatoria
Art. 8 - Carniere massimo
Art. 9 - Limitazioni all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia
Art. 10 - Addestramento dei cani
Art. 11 - Pubblicazione del calendario venatorio
Art. 12 - Gestione tecnica della caccia controllata
Art. 13 - Zone di rifugio in territorio di caccia controllata
Art. 14 Tesserino per l'esercizio venatorio in Emilia - Romagna
Art. 15 - Caratteristiche del tesserino
Art. 16 - Divieto di raccogliere uova e detenere selvaggina
Art. 17 - Per la salvaguardia dei nidi
Art. 18 - Ripopolamento di selvaggina stanziale
Art. 19 - Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento
Art. 20 - Divieto di cattura e d' uso di volatili per il tiro a volo
Art. 21 - Limitazioni e divieti dell'esercizio venatorio
Art. 22 - Divieti di esercizio venatorio per la salvaguardia della selvaggina in condizioni di difficoltà ambientali
Art. 23 - Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazioni o di allevamento
Art. 24 - Divieto di caccia nei terreni già compresi in fondi chiusi
Art. 25 - Divieto d' uso della carabina, della spingarda e del fucile a canna rigata e delle armi corte
Art. 26 - Appostamenti di caccia fissi e temporanei
Art. 27 - Autorizzazione degli appostamenti fissi
Art. 28 - Ritiro del tesserino di caccia controllata
Art. 29 - Procedura per l'applicazione delle sanzioni
Art. 30 - Procedimenti amministrativi
Art. 31 - Pubblicità del provvedimento
Art. 32 - Norme applicative
Art. 33 - Delega alle Province
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Commissario del Governo ha apposto il visto
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Nel territorio della regione Emilia - Romagna l'esercizio venatorio è consentito a tutti i titolari di licenza di caccia, rilasciata a norma del tu delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939 n. 1016 e successive modificazioni, a parità di diritti e di doveri, per soli fini sportivi.
Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, tutto il territorio della regione è sottoposto a regime di caccia controllata con limitazioni di tempo, di luogo, di specie e di capi.
La giunta regionale - a norma della presente legge e secondo la procedura dell'art. 25 della legge regionale 21 gennaio 1974, n. 5 - approva il calendario annuale per l'esercizio venatorio e propone al consiglio regionale il regolamento per i territori di caccia autogestita, tenendo conto dello stato della selvaggina e dell'andamento delle colture agricole.
Le integrazioni del calendario venatorio regionale per situazioni di interesse locale vengono proposte alla giunta regionale dai comitati provinciali della caccia territorialmente competenti e, se approvate, pubblicate come parte integrante del calendario sopraddetto.
Le proposte sopraddette devono pervenire alla giunta regionale entro il 15 aprile di ogni anno.
Art. 2
Fauna protetta
Gli uccelli e i mammiferi non compresi nell'elenco di cui all'articolo seguente, sono protetti a tutti gli effetti e ne è proibita in ogni tempo l'uccisione e la cattura.
Dalla protezione di cui al comma precedente sono esclusi i topi, le arvicole e le talpe.
E' altresì escluso dalla protezione il gatto domestico vagante ad una distanza superiore a centocinquanta metri da fabbricati abitati.
Per i cani vaganti vigono le norme dell'art. 73 della legge 5 giugno 1939, n. 1016 Sito esterno e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3
Selvaggina per la quale è ammesso l'esercizio venatorio
Le specie di selvaggina alle quali l'esercizio venatorio è consentito sono le seguenti:
MAMMIFERI
cinghiale, coniglio selvatico, donnola, lepre, puzzola, volpe;
UCCELLI
le allodole, alzavola, le averle, beccaccia, beccaccino, becco frosone, canapiglia, cesena, chiurli, codone, colino, colombaccio, colombella, combattente (gambella), cornacchia grigia, coturnice, croccolone, fagiano, fischione, folaga (fulica atra), fringuello, frosone, frullino, gallinella d' acqua, gazza, germano, ghiandaia, marzaiola, merlo (turdus merula), mestolone, le morette, moriglione, le pantane, i passeri, passera matugia, pavoncella, peppola, pernice rossa, pettegole, piovanelli, piro - piro, pispola, le pittime, i pivieri, porciglione, prispolone, quaglia, starna, storno (sturnus vulgaris), strillozzo, taccola, tordela (dopo il 1 ottobre), tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (streptopelia turtur), totani, verdone, voltolino, gli zigoli.
Altre specie possono essere tolte ed aggiunte all' elenco sopra riportato con deliberazione del consiglio regionale sentiti il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, la consulta regionale per i problemi venatori ed i comitati provinciali di caccia.
Art. 4
Popolamento eccessivo
Quando nel territorio comunque soggetto ad esercizio venatorio, il popolamento eccessivo di una o più specie di animali selvatici determina fenomeni di squilibrio biologico, oppure la fauna selvatica arreca gravi danni alle colture agricole, il comitato provinciale della caccia territorialmente competente, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, è tenuto a deliberare un piano di limitazione delle specie sopraddette, indicando il numero massimo degli esemplari da catturare od abbattere nel corso di un determinato periodo, anche in periodi di divieto dell'esercizio venatorio.
I piani di limitazione che interessano località comprese nei territori di caccia autogestita, o nelle riserve di caccia, vengono adottati su proposta o sentito il parere del comitato di gestione del territorio autogestito o del direttore della riserva.
Con il piano di limitazione vengono indicate le località dove si manifestano i fenomeni di squilibrio biologico con maggiore intensità, i mezzi, le persone e le forme organizzate di realizzazione.
E' vietato l'uso dei bocconi avvelenati e di tutti i mezzi non selettivi.
La selvaggina catturata o abbattuta deve venire destinata a norma dell'art. 12 della legge regionale n. 5/ 1974.
Art. 5
Tutela dell'incremento della selvaggina e dell'equilibrio biologico nelle zone di ripopolamento, nelle oasi di protezione e nelle bandite
Nel territorio delle zone di ripopolamento, delle oasi di protezione e delle bandite di caccia, gli interventi tecnici di cui al precedente art. 4 - esclusa la lepre, la starna, la pernice rossa e la coturnice - avvengono nel quadro del piano di limitazione provinciale deliberato dal comitato provinciale della caccia, a cura delle rispettive commissioni di gestione, previo parere del laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.
Art. 6
Stagione venatoria
La stagione venatoria è compresa nei termini di tempo previsti dalle vigenti leggi dello Stato.
L'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria indicata nell'art. 3 della presente legge, è consentito nell'ultima domenica di agosto e nella prima e seconda domenica di settembre da appostamento fisso o temporaneo.
L'esercizio venatorio a tutte le specie di selvaggina indicata nell'art. 3 della presente legge, è consentito dalla terza domenica di settembre, fino alla prima domenica di dicembre in non più di tre giornate su cinque per ogni settimana, scelte dal cacciatore, in forma vagante e con l'uso del cane.
La caccia alla lepre, alla starna, alla pernice rossa, al fagiano, al colino, alla coturnice e al coniglio selvatico, cessa la prima domenica di dicembre.
Dal giorno successivo alla prima domenica di dicembre, sino al 31 marzo, l'esercizio venatorio è consentito in tre giornate su cinque per ogni settimana, scelte dal cacciatore, da appostamento fisso o temporaneo.
Sono escluse dall'esercizio venatorio le giornate di martedì e venerdì di ogni settimana, a meno che non siano giornate festive a carattere nazionale.
La giunta regionale, su proposta o sentiti i comitati provinciali della caccia ed il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, può ritardare l'apertura della caccia a tutte oppure ad alcune specie di selvaggina stanziale, allo scopo di consentirne il pieno sviluppo fisico, oppure per altri motivi di ordine tecnico.
I comitati provinciali della caccia, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, possono inoltre proporre alla giunta regionale l'anticipazione della chiusura della caccia alla selvaggina stanziale e migratoria in tutta la regione.
L'esercizio venatorio, fino alla terza domenica di settembre, non è consentito nella fascia litoranea del mare Adriatico che viene delimitata nel provvedimento con il quale si stabilisce il calendario regionale, su proposta dei comitati provinciali della caccia di Ferrara, Ravenna e Forlì.
La caccia al cinghiale è consentita dalla prima domenica di ottobre alla prima domenica di dicembre.
Dall'1 gennaio l'esercizio venatorio è limitato alle seguenti specie e nei seguenti periodi:
- germano e folaga, fino all'ultimo giorno di febbraio;
- colombaccio, colombella, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, cornacchia grigia, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri indicati all'art. 3, fino al 31 marzo.
Dal giorno successivo alla prima domenica di dicembre, su proposta dei comitati provinciali della caccia competenti per territorio, la giunta regionale può consentire l'esercizio venatorio, in forma vagante, nelle paludi, nelle valli sommerse e stagni sia artificiali che naturali, nelle risaie, nei corsi d' acqua e bacini idrici entro i venticinque metri dalla battigia, limitatamente alle località espressamente indicate dal calendario venatorio, ad una o più delle specie sopra elencate.
Art. 7
Giornata venatoria
L'esercizio venatorio ha inizio un' ora prima della levata del sole e termina un' ora dopo il tramonto.
La giunta, con il calendario venatorio, può ridurre la durata della giornata venatoria in tutto o in parte del territorio regionale ed a tutte oppure ad una o più delle specie di selvaggina ammessa all'esercizio venatorio.
Le operazioni destinate a preparare i richiami possono effettuarsi anche un' ora prima degli orari sopraddetti ed il ritiro può avvenire sino ad un' ora dopo.
Art. 8
Carniere massimo
Ogni cacciatore, nella stessa giornata di caccia, non può abbattere complessivamente più di due capi di selvaggina delle seguenti specie:
- lepre, starna, fagiano, pernice rossa, coturnice, colino della Virginia, coniglio selvatico.
Per la lepre, il limite massimo giornaliero è di un capo.
E' ammessa l'uccisione di un chinghiale per stagione venatoria.
Ogni cacciatore, inoltre, non può abbattere, per ogni giornata, più di dieci palmipedi e quindici capi delle altre specie di volatili migratori ed erratici, di cui dieci folaghe, indicate all'art. 3 della presente legge. Per lo storno e i passeri, compresa la passera matugia, non vigono limitazioni di carniere.
Per gli aulaudidi (allodole, calandra, calandrella, cappellaccia, pispola, pispolone, tottavilla) e per la cesena il limite massimo è fissato in quaranta capi complessivi.
La giunta regionale, su proposta di uno o più comitati provinciali della caccia, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, può disporre modifiche alle prescrizioni sopraddette, indicando i limiti consentiti.
Le decisioni assunte dalla giunta regionale devono essere rese pubbliche a norma della presente legge.
Art. 9
Limitazioni all'esercizio venatorio nelle riserve di caccia
Le limitazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 nonchè quelle relative al numero dei capi di selvaggina migratoria da abbattere di cui all'art. 8 della presente legge, sono estese a tutte le riserve di caccia istituite nella regione Emilia - Romagna.
Art. 10
Addestramento dei cani
L'addestramento dei cani ha inizio il giorno quindici agosto e termina il sabato precedente la seconda domenica di settembre, a partire dalle ore nove e sino ad un' ora prima del tramonto.
L'addestramento dei cani è vietato nell'ultima domenica di agosto e nella prima domenica di settembre, giornate in cui è consentito l'esercizio venatorio.
Negli altri periodi l'addestramento e le prove dei cani sono consentite solamente secondo le norme e nelle località indicate dagli artt. 21 22 e 23 della legge regionale n. 5/ 1974.
E' vietato l'addestramento o comunque l'uso del cane nelle giornate in cui il conduttore non è in esercizio venatorio e nelle giornate di silenzio venatorio.
L'addestramento ha luogo nelle località indicate dai comitati provinciali della caccia, tenuto conto della esigenza di tutela di particolari coltivazioni agricole.
Art. 11
Pubblicazione del calendario venatorio
I comitati provinciali della caccia - nei quindici giorni seguenti la data in cui la deliberazione della giunta regionale diviene esecutiva - diffondono il calendario venatorio mediante manifesto.
Analoga procedura viene adottata per la diffusione del regolamento per l'esercizio venatorio nei terreni di caccia autogestita.
Il dipartimento regionale competente rende noti, nelle forme più idonee, i calendari venatori adottati dalle altre regioni.
Art. 12
Gestione tecnica della caccia controllata
Per la gestione tecnica della caccia controllata in terreno libero, i comitati provinciali della caccia si avvalgono della collaborazione delle associazioni dei cacciatori di ogni provincia.
Art. 13
Zone di rifugio in territorio di caccia controllata
Con deliberazione del comitato provinciale della caccia territorialmente competente, possono essere costituite zone di rifugio, per la durata della stagione venatoria, a tutela di situazioni aventi particolare interesse faunistico, quando siano in corso le procedure previste per l'istituzione di ambiti di produzione e protezione a norma della legge regionale n. 5/ 1974.
Art. 14
Tesserino per l'esercizio venatorio in Emilia - Romagna
I titolari di licenza che esercitano lo sport venatorio in tutto il territorio dell'Emilia - Romagna devono essere in possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione tramite i comitati provinciali della caccia.
Tale tesserino consente l'esercizio venatorio nel territorio libero e deve essere esibito dietro semplice richiesta degli agenti preposti alla vigilanza.
Nei territori di caccia autogestita l'esercizio venatorio è consentito secondo le norme indicate nel regolamento regionale di cui all'art. 25 della legge n. 5/ 1974 Sito esterno.
Nelle riserve di caccia, oltre al tesserino di cui al primo comma, il cacciatore deve essere in possesso dell'autorizzazione giornaliera che viene rilasciata dal direttore concessionario.
I cacciatori residenti in Emilia - Romagna possono richiedere il tesserino di autorizzazione al comitato provinciale della caccia della provincia di residenza, anche prenotando il ritiro tramite le associazioni venatorie.
I cacciatori non residenti in Emilia - Romagna, salvo il caso previsto dal successivo comma IX del presente articolo, possono richiedere il tesserino al comitato - caccia della provincia dove intendono esercitare la caccia, direttamente oppure tramite il comitato della caccia della provincia di residenza.
Il tesserino rilasciato ai cacciatori non residenti avrà validità:
- a partire dalla data di apertura generale dell'esercizio venatorio nella regione di residenza;
- per un numero massimo di giornate settimanali pari a quello consentito nella regione di provenienza, ma non superiore a quelle ammesse per i cacciatori dell'Emilia - Romagna;
- per una o per tutte le province, a richiesta.
I cacciatori non residenti in Emilia - Romagna potranno ottenere il rilascio del tesserino sopraddetto soltanto se in possesso di quello valido nella provincia o nella regione di residenza, quando vi sia richiesto.
In caso di accordo stabilito con altre regioni, da indicarsi nel calendario venatorio, la validità del tesserino sopraddetto viene estesa al territorio delle regioni partecipanti all'accordo medesimo e secondo le modalità indicate dalla giunta regionale.
Il numero del tesserino rilasciato al cacciatore deve risultare, a cura di chi è autorizzato al rilascio, nella licenza di caccia o su apposito allegato.
Il tesserino rilasciato dalla regione o dalla provincia di residenza - quando richiesto - dovrà sempre essere presentato unitamente a quello della regione Emilia - Romagna.
Le giornate di caccia comunque effettuate in altra regione sono considerate come compiute nel territorio dell'Emilia - Romagna.
Le sanzioni amministrative comminate al cacciatore in altre regioni sono ritenute efficaci, per gli effetti che ad esse conseguono, anche nella regione Emilia - Romagna.
Il rilascio del tesserino ai cacciatori è subordinato altresì al versamento sull'apposito conto corrente, istituito dalla regione Emilia - Romagna, di una quota a titolo di partecipazione alle spese di ripopolamento o di rimborso delle spese di stampa e distribuzione, annualmente determinato dalla giunta regionale.
Detto importo sarà di entità diversa, a seconda che il tesserino venga richiesto per una o per tutte le province della regione.
L'importo derivante dal rilascio dei tesserini richiesti per l'esercizio venatorio in una sola provincia, viene versato dalla giunta alle province territorialmente interessate.
L'introito dei tesserini rilasciati per l'esercizio venatorio nell'intera regione viene destinato dalla giunta regionale ad integrare il programma regionale di ripopolamento approvato a norma della legge n. 5/ 1974 Sito esterno ed a miglioramenti colturali destinati alla alimentazione della selvaggina nelle bandite e nelle oasi.
Art. 15
Caratteristiche del tesserino
Il tesserino dovrà contenere le seguenti indicazioni:
a) le giornate di caccia;
b) il numero dei capi che possono essere abbattuti per giornata;
c) l'eventuale deposito della selvaggina abbattuta;
d) l'indicazione dell'eventuale possesso di tesserini validi in altre regioni e l'eventuale validità interregionale.
Il tesserino dovrà inoltre consentire al cacciatore di segnare, prima dell'inizio dell'esercizio venatorio, la giornata di caccia prescelta. Dovrà inoltre consentire di segnare ogni capo di selvaggina (esclusi gli storni, i passeri, gli alaudidi, la passera matugia e la cesena) appena abbattuto, mediante perforazione evidente.
Il tesserino dovrà essere ugualmente perforato quando il cacciatore effettua il deposito dei capi di selvaggina morta.
In caso di deterioramento involontario o smarrimento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve rivolgersi al comitato provinciale della caccia che lo ha rilasciato.
Art. 16
Divieto di raccogliere uova e detenere selvaggina
E' fatto, divieto, a chiunque, di prelevare nidi e detenere uova, nuovi nati e selvaggina in genere in tutto il territorio della regione, comunque aperto alla caccia, comprese le riserve di caccia, senza il permesso scritto del comitato provinciale della caccia competenti per territorio.
Chi raccoglie uova e giovani selvatici per motivi di immediata necessità al fine di salvaguardarli da sicura distruzione o morte, ne deve dare comunicazione entro ventiquattro ore ad una guardia venatoria o all'organismo competente alla gestione del territorio o al comitato provinciale della caccia, che provvedono agli opportuni interventi.
Il presidente del comitato della caccia, per le esigenze del ripopolamento, può autorizzare deroghe al divieto sopraddetto limitatamente alla selvaggina stanziale, sentito il laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna.
La detenzione di uccelli da richiamo per uso venatorio è autorizzata quando il cacciatore ha provveduto alla denuncia degli stessi al comitato provinciale della caccia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 17
Per la salvaguardia dei nidi
Per la salvaguardia dell'integrità dei nidi e per promuovere il completamento del ciclo naturale di riproduzione degli uccelli, la regione Emilia - Romagna stanzia, a partire dal bilancio 1975 L.25.000.000, che verranno assegnati, tramite le amministrazioni provinciali, ai conduttori e lavoratori agricoli che provvedano alla salvaguardia dei nidi nei territori di loro proprietà o in uso, secondo le modalità che verranno indicate con deliberazione della giunta regionale sentita la consulta regionale sui problemi venatori e con il concorso della completa commissione del consiglio regionale.
Art. 18
Ripopolamento di selvaggina stanziale
Le immissioni di selvaggina in tutti gli ambiti territoriali di protezione e produzione, nel territorio libero, nelle riserve di caccia e nei territori di caccia autogestita, devono essere autorizzate dal comitato provinciale della caccia e contenute nei limiti approvati con la carta faunistica regionale di cui alla lr n. 5/ 1974. Devono, inoltre, essere effettuate nei periodi e con modalità idonei ad evitare danni alle colture agricole.
Art. 19
Controllo sanitario della selvaggina da ripopolamento
La selvaggina proveniente da allevamenti, quando non sia accompagnata da certificato sanitario, prima di essere liberata, deve essere soggetta a preventivo controllo dei competenti servizi veterinari al fine di impedire la diffusione di malattie infettive.
La selvaggina rinvenuta in campagna morta od in stato fisico anormale, deve essere consegnata alla autorità sanitaria per il controllo. Copia dei referti deve essere trasmessa al comitato provinciale della caccia territorialmente competente.
In caso di epizoozia, il comitato provinciale della caccia, sentiti gli organismi venatori territorialmente competenti nonchè il laboratorio di zoologia applicata alla caccia, d' intesa con il veterinario provinciale delibera gli interventi tecnici da adottarsi a salvaguardia del patrimonio faunistico.
Delle decisioni assunte viene data comunicazione alla consulta regionale sui problemi venatori.
Art. 20
Divieto di cattura e d' uso di volatili per il tiro a volo
Nella regione Emilia - Romagna è vietata la cattura e l'uso di tutte le specie di avifauna per il tiro a volo, escluso il piccione di allevamento.
Art. 21
Limitazioni e divieti dell'esercizio venatorio
E' sempre vietato l'uso di mezzi indicati all'art. 14, 3 comma del tu della legge sulla caccia 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni, in quanto non in contrasto con la presente legge.
Sono tenute valide nel territorio regionale comunque aperto alla caccia le limitazioni previste dagli artt. 28, 32, 33, 35, 37 del sopracitato tu delle leggi sulla caccia.
Art. 22
Divieti di esercizio venatorio per la salvaguardia della selvaggina in condizioni di difficoltà ambientali
In tutto il territorio dell'Emilia - Romagna è vietato:
1) ogni forma di caccia e uccellagione, anche da appostamenti fissi o temporanei preventivamente autorizzati, quando il terreno è tutto o nella maggior parte coperto di neve, ad eccezione della caccia ai palmipedi e trampolieri (escluso la beccaccia), lungo il litorale adriatico, nelle paludi, nelle valli sommerse e stagni, sia naturali che artificiali, nelle risaie, lungo i corsi d' acqua e bacini idrici consentiti;
2) ogni forma di caccia e di uccellagione ai palmipedi e trampolieri, anche da appostamenti fissi o temporanei precedentemente autorizzati, quando lo specchio d' acqua naturale o artificiale, i corsi d' acqua, le paludi e le valli sono totalmente o nella maggior parte coperti di ghiaccio;
3) ogni forma di caccia e di uccellagione nei terreni effettivamente sommersi dalle acque in conseguenza di fatti alluvionali, nonchè per una fascia di mille metri intorno, limitatamente al tempo dell'alluvione e proporzionalmente allo stato effettivo delle acque;
4) ogni forma di caccia e di uccellagione per una fascia di mille metri intorno ai boschi ed ai terreni che vengono colpiti da incendi.
Art. 23
Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazioni o di allevamento
E' vietato a chiunque la caccia nel caso in cui l'esercizio venatorio arreca danno effettivo alle colture.
Sono da ritenere coltivazioni suscettibili di danneggiamento: le coltivazioni floreali e orticole anche a pieno campo, le colture erbacee da semente o da frutto fino al raccolto; i prati artificiali e naturali e le foraggere mature per lo sfalcio, dalla ripresa della vegetazione alla seconda domenica di settembre.
E' sempre vietato danneggiare, anche con lo sparo, le piante da frutto, i vivai e i terreni rimboschiti appositamente tabellati dal servizio forestale o dagli enti locali.
L'esercizio venatorio in detti terreni, durante il periodo in cui gli stessi sono in attualità di coltivazione e quando arreca danno effettivo alle colture, è punito a norma degli artt. 30 e 79 del tu delle leggi sulla caccia e dell'art. 28 della presente legge regionale.
E' fatto divieto di sparo a meno di metri 150 dal bestiame a pascolo e nei recinti entro i quali il bestiame è tenuto.
Art. 24
Divieto di caccia nei terreni già compresi in fondi chiusi
Qualora, durante la stagione venatoria, vengano a cessare le condizioni previste dall'art. 24 della legge regionale n. 5/ 1974 per l'istituzione dei fondi chiusi, in detti terreni permane il divieto di esercizio venatorio. Il comprensorio deve venire tempestivamente tabellato, a norma dell'art. 13 della presente legge, dal comitato provinciale della caccia.
Art. 25
Divieto d' uso della carabina, della spingarda e del fucile a canna rigata e delle armi corte
Su tutto il territorio della regione è vietato l'uso a scopo venatorio della carabina calibro 22, delle carabine ad aria compressa e delle armi corte.
L'uso della carabina Flobert può essere autorizzata dal comitato provinciale della caccia in appostamento fisso e temporaneo.
E' altresì vietato l'uso della spingarda, di ogni altra arma di calibro superiore al 12 ed inferiore al 36, nonchè delle armi a canna rigata.
L'uso della carabina a munizione spezzata, della carabina calibro 22 e delle armi a canna rigata è consentito al personale delle amministrazioni provinciali addetto alla vigilanza venatoria, agli organizzatori dei territori di caccia autogestita di cui all'art. 31 della legge 21 gennaio 1974, n. 5 Sito esterno, oppure ai cacciatori che ne siano espressamente autorizzati dal comitato provinciale della caccia, in quanto incaricati di un servizio di pubblico interesse.
La giunta regionale, sentiti i comitati provinciali della caccia e la competente commissione consiliare, può vietare l'uso per scopo venatorio di armi e munizioni non indicate ai commi I e II.
Art. 26
Appostamenti di caccia fissi e temporanei
Sono considerati appostamenti fissi di caccia quelli costituiti in muratura od altra materia solida (metallo, legno, materie plastiche o plastificate, faesite, o materiali simili) comunque approntati per essere usati, a più riprese, durante la stagione venatoria.
Sono considerati fissi anche gli appostamenti costituiti da botti, tine, imbarcazioni, zattere ancorate e simili, usati in corsi e specchi d' acqua naturali od artificiali, nonchè ai margini degli stessi.
Tutti gli altri appostamenti sono considerati temporanei.
Quando l'appostamento temporaneo comporta modificazioni del terreno e preparazione di sito, il cacciatore deve richiedere l'autorizzazione al proprietario o al conduttore del terreno, che può richiedere la rimozione dell'apprestamento al termine della giornata venatoria.
In ogni appostamento fisso non possono esercitare la caccia contemporaneamente più di quattro cacciatori.
Ogni appostamento fisso può essere costituito da un capanno principale e da non più di due altri capanni compresi nel raggio di metri 100 dal capanno principale.
E' vietata l'apposizione di " tabelle " per la delimitazione della " zona di rispetto ".
Per motivi di sicurezza l'apposizione di cartelli per la segnalazione dei capanni è obbligatoria.
I cartelli dovranno recare la dicitura " appostamento fisso di caccia " di dimensioni non inferiori a cm. 30 per 25.
L'esercizio venatorio non è ammesso a meno di metri 150 da ogni capanno di caccia, sia esso fisso o temporaneo, quando lo stesso sia in corso di effettivo esercizio.
La distanza minima fra i capanni principali degli appostamenti viene fissata dal comitato provinciale della caccia territorialmente competente.
Il comitato provinciale della caccia stabilisce quando necessario, al fine di salvaguardare la selvaggina negli ambiti di produzione e protezione, le distanze che devono intercorrere dagli appostamenti fissi fra il capanno principale ed il confine degli ambiti sopraddetti.
Art. 27
Autorizzazione degli appostamenti fissi
Gli appostamenti fissi sono soggetti al consenso scritto del proprietario del terreno ed all'autorizzazione annuale del comitato provinciale della caccia territorialmente competente.
Il comitato provinciale della caccia territorialmente competente a rilasciare le autorizzazioni sopraddette, determina, con propria deliberazione, le limitazioni tecnicamente opportune ad impedire che l'eccessiva diffusione degli appostamenti fissi in determinate località serva ad escludere altri cacciatori dall'esercizio venatorio.
L'autorizzazione di appostamento fisso è personale, ha la durata di una stagione e conferisce al titolare, limitatamente al periodo della sua presenza, l'uso della località dove l'appostamento è situato.
Il titolare può richiedere che, nell'autorizzazione di cui al precedente comma, venga indicato il nominativo di un proprio sostituto che lo rappresenta quando assente.
Il titolare può invitare negli appostamenti predisposti altri tre cacciatori.
Il titolare di una autorizzazione, durante la stessa stagione venatoria, non può richiederne altre nell'ambito regionale.
Le domande di autorizzazione devono essere presentate entro il 30 aprile e il comitato provinciale della caccia deve dare comunicazione scritta della decisione assunta entro il 30 giugno successivo.
L'appostamento fisso non è consentito sui valichi indicati dal comitato provinciale della caccia.
Art. 28
Ritiro del tesserino di caccia controllata
Per le infrazioni sottoelencate, oltre alle sanzioni previste dal tu delle leggi sulla caccia, vengono comminate a norma del successivo art. 29, le seguenti sanzioni amministrative:
A) Ritiro, oppure ritardata concessione, del tesserino della caccia controllata per un periodo sino a due mesi da computarsi in stagione venatoria, nei casi sottoindicati:
1) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane in addestramento durante il periodo consentito;
2) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane vagante in periodo di caccia aperta.
B) Ritiro, oppure ritardata concessione, del tesserino della caccia controllata da due mesi a sei mesi, da computarsi in stagione venatoria, nei casi sottoindicati:
1) azioni di disturbo dirette a determinare la fuoriuscita di selvaggina da oasi di protezione, da zone di ripopolamento, da bandite di caccia, da zone di rifugio istituite a norma dell'art. 13 della presente legge nonchè dalle riserve di caccia;
2) caccia, anche da appostamento, su terreni totalmente o per la maggior parte coperti di neve e su specchi d' acqua totalmente o per la maggior parte coperti di ghiaccio, nonchè su terreni sommersi dalle acque per fatti alluvionali oppure intorno a boschi o terreni colpiti da incendi e nelle relative fasce di rispetto previste dalla presente legge;
3) danneggiamento, in esercizio di caccia, alle colture agricole, con particolare riferimento alle colture specializzate;
4) addestramento del cane in località, in periodi e giornate non consentite;
5) trasporto di armi cariche a bordo di veicoli;
6) mancata perforazione sul tesserino dei capi di selvaggina abbattuta o depositata;
7) danneggiamento alla selvaggina provocato da cane vagante in periodo di divieto;
8) esercizio di caccia nell'area di rispetto degli immobili adibiti ad abitazioni o luoghi di lavoro, nonchè di vie di comunicazione ferroviarie o strade carrozzabili;
9) esercizio venatorio con pasture artificiali, oppure su coltivazioni predisposte;
10) esercizio venatorio in appostamento fisso senza autorizzazione;
11) porto di armi cariche in località dove non è consentito l'esercizio venatorio;
12) mancato ripristino dell'ambiente modificato per l'esercizio di un appostamento temporaneo.
C) Ritiro, oppure ritardata concessione, del tesserino da quattro a dodici mesi di caccia controllata, da computarsi in stagione venatoria, nei casi sotto indicati:
1) violazione ai periodi ed ai giorni di caccia contenuti nel calendario venatorio;
2) uccisione di selvaggina oltre il numero di capi stabiliti;
3) porto e trasporto di armi fuori busta e non smontate in ambiti di protezione e produzione;
4) uso di richiami acustici a funzionamento meccanico o elettromagnetico con o senza amplificatore del suono;
5) esercizio venatorio abusivo, in riserva di caccia;
6) mancata perforazione nel tesserino della giornata venatoria;
7) uccisione di selvaggina per la quale non vige l'autorizzazione di esercizio venatorio in Emilia - Romagna;
8) attitudine di caccia a rastrello effettuata in numero superiore a quattro, compresi gli accompagnatori, in terreno libero o nei territori di caccia autogestita;
9) manomissione, falsificazione ed alterazione del tesserino.
D) Ritiro, o ritardata concessione, del tesserino da sei a diciotto mesi di caccia controllata da computarsi in stagione venatoria, nei casi sottoindicati:
1) uso di armi, mezzi e reti vietate;
2) esercizio venatorio comunque effettuato negli ambiti di produzione e protezione di cui all' art. 2 della legge regionale n. 5/ 1974, nei parchi e luoghi a destinazione pubblica indicati negli artt. 28 e 31 del TU delle leggi sulla caccia nonchè nelle zone di rifugio istituite a norma dell'art. 13 della presente legge e dell'art. 30 della legge regionale n. 5/ 1974;
3) esercizio venatorio oltre l'orario prescritto o in ore notturne con o senza fonti luminose;
4) porto di armi cariche all'interno di pubblici esercizi o entro gli abitati;
5) rifiuto di esibire il tesserino della caccia controllata e di dimostrare la regolarità della propria posizione anche a norma dell'art. 11 della legge regionale n. 5/ 1974;
6) esercizio venatorio senza che il cacciatore abbia ottenuto il rilascio del prescritto tesserino di caccia controllata;
7) detenzione abusiva del tesserino di caccia controllata;
8) esercizio venatorio in stagione di caccia chiusa.
E) In caso di recidiva infraquinquennale vengono comminate le sanzioni del grado immediatamente successivo e per la infrazione di categoria D) la sanzione viene raddoppiata.
Gli agenti possono procedere al ritiro del tesserino per la caccia controllata quando ciò è necessario per la dimostrazione dell'infrazione commessa.
Art. 29
Procedura per l'applicazione delle sanzioni
I provvedimenti di cui al precedente articolo sono adottati dal presidente del comitato provinciale della caccia, previo contraddittorio tra l'interessato e almeno due componenti del comitato, espressamente delegati ed assistiti dal segretario del comitato stesso.
Il provvedimento viene notificato all'interessato e, nel caso che l'infrazione rilevata sia stata commessa da cacciatore non residente nel territorio della provincia, viene trasmesso al comitato della caccia della provincia di residenza, nonchè trascritto nell'apposito schedario.
Dell'avvenuto ritiro del tesserino e del conseguente divieto di esercizio venatorio nell'Emilia - Romagna, deve essere fatta annotazione sulla licenza di caccia e su un apposito allegato.
Nel caso che il cacciatore non provveda a riconsegnare il tesserino della caccia controllata nei termini indicati dal provvedimento di cui al precedente secondo comma, il presidente può comminare il raddoppio della sanzione.
Art. 30
Procedimenti amministrativi
A chiunque incorre in infrazioni riferite all'esercizio venatorio in regime di caccia controllata secondo le prescrizioni dell'art. 6 e seguenti della presente legge, vengono applicate, oltre alle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 28, quelle previste dall'art. 12 bis del TU delle leggi sulla caccia 5 giugno 1939 n. 1016 e relative modificazioni.
Art. 31
Pubblicità del provvedimento
Nei casi di recidiva, i provvedimenti dei comitati provinciali della caccia con cui vengono comminate le sanzioni di cui all'art. 28, vengono pubblicati sul bollettino ufficiale della regione.
Art. 32
Norme applicative
Le disposizioni applicative o integrative della presente legge, che non abbiano carattere regolamentare, vengono approvate con deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione del consiglio regionale.
Art. 33
Delega alle Province
Vengono delegate alle Province le seguenti funzioni 21 gennaio 1974 n. 5:
- istituzione, modificazione e revoca delle oasi di protezione (artt. 17 e 18 della legge regionale n. 5/ 74);
- delimitazione, modificazione e revoca dei territori regionali di caccia autogestita (art. 25 della legge regionale n. 5/ 74);
- delimitazione delle zone di rifugio (art. 30, punto 5, della legge regionale n. 5/ 74).
I pareri di competenza della consulta regionale sui problemi venatori attinenti le funzioni sopraindicate vengono espressi dai comitati provinciali della caccia competenti per territorio.
Le deliberazioni di istituzione, modificazione e revoca degli ambiti di protezione e produzione vengono trasmessi al dipartimento regionale competente.
Art. 34
La legge regionale 30 luglio 1974, n. 33 è abrogata e la materia viene regolata dalla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 19 luglio 1976

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