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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 33

CONTROLLO DELLE MASTITI BOVINE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE IGIENICA DEL LATTE

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 20 agosto 1976

Art. 2
Per i fini indicati dall'art. 1, la Regione Emilia-Romagna assegna contributi alle amministrazioni provinciali, ad altri enti pubblici e privati e ad associazioni e cooperative di produttori, comunque coordinati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio, che intendano proseguire o promuovere piani a carattere volontario, su scala provinciale o interprovinciale, per il controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini.
I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi fino ad un massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per ciascun capo sottoposto a controllo, nonché per l'acquisto di attrezzature, qualora non siano già disponibili, necessarie ad allestire eventuali nuovi laboratori provinciali presso sezioni zooprofilattiche competenti per territorio o per potenziarli.
L'assessore regionale alla sanità e igiene, d' intesa con l'assessore regionale all'agricoltura, provvede a fornire agli enti ed alle associazioni di cui al primo comma del presente articolo le indicazioni tecniche, metodologiche e organizzative necessarie per la predisposizione dei piani e per l'allestimento dei laboratori e indica i servizi minimi che devono essere resi agli allevatori, secondo le direttive di carattere generale emanate dal ministero della sanità.

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