LEGGE REGIONALE 19 agosto 1976, n. 33
CONTROLLO DELLE MASTITI BOVINE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE IGIENICA DEL LATTE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 104 del 20 agosto 1976
Art. 2
Per i fini indicati dall'art. 1, la Regione Emilia-Romagna assegna contributi alle amministrazioni provinciali, ad altri enti pubblici e privati e ad associazioni e cooperative di produttori, comunque coordinati dalle amministrazioni provinciali competenti per territorio, che intendano proseguire o promuovere piani a carattere volontario, su scala provinciale o interprovinciale, per il controllo delle mastiti sub-cliniche dei bovini.
I contributi di cui al precedente comma possono essere concessi fino ad un massimo del settanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile per ciascun capo sottoposto a controllo, nonché per l'acquisto di attrezzature, qualora non siano già disponibili, necessarie ad allestire eventuali nuovi laboratori provinciali presso sezioni zooprofilattiche competenti per territorio o per potenziarli.
L'assessore regionale alla sanità e igiene, d' intesa con l'assessore regionale all'agricoltura, provvede a fornire agli enti ed alle associazioni di cui al primo comma del presente articolo le indicazioni tecniche, metodologiche e organizzative necessarie per la predisposizione dei piani e per l'allestimento dei laboratori e indica i servizi minimi che devono essere resi agli allevatori, secondo le direttive di carattere generale emanate dal ministero della sanità.